Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court orders payment of procedural costs and fines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible following the appellant's formal withdrawal of the request. Although the appellant alleged violations of law regarding the continuity of crimes under Article 81 of the Penal Code, the withdrawal rendered the substantive arguments moot. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of five hundred euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: A withdrawal of appeal constitutes a cause of inadmissibility, terminating the proceedings and subjecting the appellant to costs.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILENTI MARIO nato a POMPEI il 05/10/1994 avverso l'ordinanza del 04/10/2023 del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Velletri, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Silenti Mario di ritenere ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. la continuazione tra i reati di cui a tre sentenze emesse dal Tribunale di Roma, dal Gip del Tribunale di Roma e dal Tribunale di Velletri;
Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen.; Rilevato che in data 19 gennaio 2024 è pervenuta in cancellaria dichiarazione sottoscritta dall'avv. Angela Procelli di rinuncia al ricorso con allegata procura speciale debitamente sottoscritta dall'interessato; Ritenuto che l'intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente presentata, determina una causa di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen.; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - valutato il contenuto del ricorso e la sopravvenuta rinuncia - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deci