Cassation court dismisses appeal against probation order as defense arguments are inadmissible re-readings of evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Mario Pranno inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. Pranno argued that the probation judge ignored his entire criminal history and failed to consider his social collaboration, relying only on outdated records from 1994. The court rejected this, stating that the lower court properly analyzed the psychologist's report and the defendant's lack of behavioral revision, and that the defense's request to reinterpret the evidence was not permitted at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 80 ord. pen.: The appeal alleging violation of law or defect in reasoning is inadmissible when the defense merely seeks a different reading of the evidence already considered by the surveillance judge without presenting new elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRANNO MARIO nato a COSENZA il 07/12/1956 avverso l'ordinanza del 30/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare avanzata da Pranno Mario; Rilevato che con il ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la decisione si fonderebbe esclusivamente sui precedenti penali risalenti da ultimo all'anno 1994, senza considerare l'intero percorso, come la collaborazione prestata;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice della sorveglianza -con il riferimento al curriculum criminale del condannato e, soprattutto, con l'analisi della relazione dell'U(/EPE di Cosenza e al giudizio della psicologa ex art. 80 ord. pen., atti dai quali emerge che non è iniziato, neanche larvatamente un percorso di revisione critica delle condotte antigiuridiche- ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni sulle quali ha fondato le proprie conclusioni, ciò anche riguardo alla mancata assimilazione degli schemi comportamentali;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen Wenjian, Rv. 284556 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna 47;7 deJricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna n1/ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend