Cassation court dismisses appeal claiming non-expiration of a life-sentence crime due to statutory modification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Valerio Morrone inadmissible regarding the non-expiration of a crime punishable by life imprisonment. The appellant argued that the lower court failed to declare the crime expired, citing a specific judicial precedent, while the state contended the crime remained imprescriptible due to legislative changes. The court rejected this claim, ruling that the crime committed before the 2005 amendment to the Penal Code is imprescriptible even when mitigating circumstances result in a temporary sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157 cod. pen.; Art. 157-bis cod. pen.: A crime punishable by life imprisonment committed prior to the 2005 amendment is imprescriptible, even if mitigating circumstances lead to a temporary detention sentence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORRONE VALERIO nato a MONZA il 14/12/1978 avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Assise di Appello di Milano, ha confermato la sentenza di condanna ad anni sedici di reclusione pronunciata dalla Corte di Assise di Milano il 17/10/2022 nei confronti di Morrone Valerio in relazione al reato di agli artt. 575 e 577 cod. pen.; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata dichiarazione di prescrizione del reato commesso il 2/10/1999 in quanto la risposta fornita sul punto dal giudice d'appello non sarebbe condivisibile;
Rilevato che la doglianza contenuta nel ricorso, pure formulata in termini articolati, è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale si è correttamente conformata al principio enucleato da Sez. U, n. 19756 del 24/09/2015, dep. 2016, Trubia, Rv. 266329 — 01 per cui "il delitto punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen., per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circostanza attenuante dalla quale derivi l'applicazione di pena detentiva temporanea";
Rilevato inoltre che il ricorrente non si è comunque confrontato con l'ulteriore considerazione contenuta a pag. 20 della sentenza impugnata per la quale, a tutto voler concedere, il termine di prescrizione sarebbe stato pari a 30 anni e che questo non era e non è ancora decorso; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.