Italian Court dismisses appeal against sentence for inadmissible grounds not listed in Article 448 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the GIP's sentencing decision inadmissible because it was filed on grounds not permitted by law. The appellant argued defects in reasoning and sentencing, but the court noted that Article 448 of the Criminal Procedure Code strictly limits appeals to specific issues like legal qualification or penalty illegality. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.; Appeals against sentences under Art. 444 cod. proc. pen. are admissible only for specific statutory grounds; appeals based on general defects in reasoning or sentencing determinations are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALHAOUI HECHAM nato il 20/07/1979 avverso la sentenza del 04/10/2023 del GIP TRIBUNALE di PADOVAdato avy•do alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; t Rilevato che con la sentenza impugnata il GIP del Tribunale di Padova ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a Talhaoui Hecham la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione dallo stesso richiesta in relazione al reato di cui agli artt. 56, 575 e 577 n.
1. cod. pen.; Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. e quanto alla determinazione della pena; Rilevato che le doglianze non sono previste quali motivi di ricorso in quanto il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a." all'espressione della volontà dell'imputato"; b. "al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza"; c. "all'erronea qualificazione giuridica del fatto"; d. "all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" irrogata;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis