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Ordinanza — n. 5426/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against parole denial due to lack of legal grounds and procedural error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5426/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared Vincenzo Zuccaretti's appeal against the Milan Supervision Tribunal's rejection of his parole request inadmissible. The court found the lower tribunal's reasoning regarding the inactive clan connection and the applicant's opposition to treatment was adequate and coherent. Consequently, the appeal was rejected for soliciting an alternative reading not permitted in this instance, resulting in a fine for the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 30 ter ord. pen.; The appeal is inadmissible when it solicits a different and alternative reading of the facts that is not permitted in this instance.

Parole chiave

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parole request denial clan criminality connection treatment path opposition inadmissible appeal procedural error review responsabilità scemata attitudine all'integrazione pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 30 ter ord. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUCCARETTI VINCENZO nato a SARNO il 09/12/1952 avverso l'ordinanza del 27/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo proposto da Zuccaretti Vincenzo avverso il decreto con il quale il Magistrato di Sorveglianza ha rigettato l'istanza di permesso premio richiesto ex art. 30 ter ord. pen. Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla valutazione effettuata con riferimento alla sussistenza di possibili collegamenti con il clan di appartenenza, ciò considerato che il c.d. clan Serino non sarebbe operativo dall'anno 2015, e quanto alla mancata partecipazione al percorso trattamentale, ciò in considerazione della peculiare situazione di salute del condannato;

Rilevato le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il Tribunale ha dato adeguato e coerente conto delle di quanto acquisito nel corso dell'istruttoria e ha fatto corretto riferimento agli elementi così acquisiti sia con riferimento alla pericolosità del condannato, sia in ordine all'attuale sussistenza del pericolo che lo stesso abbia o possa in concreto riattivare collegamenti con la criminalità organizzata e, anche, quanto al percorso trattamentale, caratterizzato da un atteggiamento oppositivo, tale quindi per il quale appare allo stato condivisibile il parere negativo espresso dall'equipe;

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.