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Ordinanza — n. 5425/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the petitioner failed to sign documents with a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5425/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the petitioner personally signed the petition and supporting documents without a qualified defense attorney. The Tribunal of Surveillance had previously rejected the request for early release, and the petitioner attempted to bypass the mandatory representation requirement by signing personally. The court ruled that Article 613 of the Code of Criminal Procedure strictly requires such documents to be signed by a registered defense attorney, rendering the appeal void.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Criminal appeals filed personally by the convicted person without a qualified defense attorney are inadmissible as they violate the mandatory requirement for professional representation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility qualified defense attorney requirement personal signature invalidity Code of Criminal Procedure early release petition ritiro dell'istanza giudiziaria difetto di sottoscrizione diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613 cod. proc. pen.
art 613 cod. proc. pen
Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REDOUANE HARBI nato il 17/07/1998 avverso l'ordinanza del 13/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo proposto da Redouane Harbi avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza ha rigettato la richiesta di liberazione anticipata per il periodo 14/1/2022 - 13/7/2022; Rilevato che avverso il provvedimento ha proposto ricorso personalmente il condannato con dichiarazione resa all'ufficio matricola a cui sono allegati motivi redatti e sottoscritti sempre personalmente dal condannato;

Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de