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Ordinanza — n. 5423/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of appealable object regarding liability declaration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5423/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated the law regarding the declaration of criminal liability, but the Supreme Court found the grounds too generic and abstract. Furthermore, the court determined that the declaration of liability was not an object of the appeal, rendering the complaint inadmissible under procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the complaint is formulated in generic and abstract terms and does not concern an object of the appeal, such as the declaration of criminal liability.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds complaint declaration of liability object of appeal procedural violation misura di contenzione pene e misure misura disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9028 del 5/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv 259066
in quanto l'affermazione di responsabilità non aveva costituito oggetto di appello (Sez. 2, n. 9028 del 5/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv 259066);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GEBBIA MASSIMILIANO nato a PALERMO il 08/10/1984 avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo, ha confermato la sentenza di condanna a mesi otto di reclusione pronunciata dal GIP del Tribunale di Palermo del 28/2/2023 nei confronti di Gebbia Massimiliano in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, D.Lgs 159/2011; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità;

Rilevato che la notifica di fissazione dell'odierna udienza è stata effettuata in data 6/12/2023 con deposito in cancelleria e che questa è regolare in quanto quella in precedenza effettuata presso la casella pec del difensore in data 5/12/2023 e 6/12/2023 è risultata impossibile; Rilevato che la doglianza contenuta nel ricorso, formulata peraltro in termini generici ed astratti, non è consentita ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. in quanto l'affermazione di responsabilità non aveva costituito oggetto di appello (Sez. 2, n. 9028 del 5/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv 259066);

Rilevato che comunque la motivazione resa in ordine alla dichiarazione di responsabilità e -con i riferimenti al decreto, all'aggravamento della misura disposto e a quanto costatato dalla p.g.- adeguata e coerente e come tale non risulta sindacabile in questa sede; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C