Italian Court dismisses appeal for generic claims regarding discretionary sentencing without specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Alessandro D'Amato inadmissible due to its generic nature. The appellant argued for the recognition of general mitigating circumstances, but the lower court had already provided a reasoned justification based on the defendant's conduct and criminal history. The Supreme Court rejected the appeal because the criticisms failed to engage with the specific reasoning of the territorial court and sought an alternative reading not permitted in this instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 L. 110/1975; Appeals based on generic allegations of discretionary sentencing errors without specific engagement with the lower court's reasoning are inadmissible as they seek an alternative interpretation not permitted in this instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMATO ALESSANDRO nato a NAPOLI il 03/07/1992 avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, ha confermato la sentenza di condanna a mesi nove di arresto ed euro 3.000,00 pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 29/11/2021 nei confronti di D'Amato Alessandro in relazione al reato di cui all'art. 4 L. 110/1975; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
Rilevato che la doglianza oggetto del ricorso è formulata in temini generici in quanto non si confronta con la motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale che, facendo riferimento alle modalità della condotta e ai precedenti penali dell'imputato ha dato adeguato e corretto conto dell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito nella determinazione della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto il criterio di giudizio applicato è corretto e le censure sono pertanto manifestamente infondate e comunque tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C