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Ordinanza — n. 5420/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding mandatory revocation of probation due to new crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5420/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Appeal revoked Alessio Mancini's suspended sentence because he committed a new crime within the five-year period following the final judgment. Mancini appealed, arguing that the execution judge lacked authority to revoke the benefit in this manner. The Supreme Court rejected this claim, ruling that the execution judge must act on mandatory revocation grounds regardless of whether the facts were previously known.

Regesto Legislator

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Art. 168, comma primo, cod. pen.; In cases of mandatory revocation of conditional sentence suspension, the execution judge must rule on the matter irrespective of whether the grounds for revocation were evident in the files of the trial court.

Parole chiave

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mandatory revocation conditional sentence execution judge new crime probation suspension revoca della sospensione condizionale revisione della sentenza penale esecuzione delle pene

Disposizioni normative citate

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Art. 168, comma primo, cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020
pen., il giudice dell'esecuzione deve provvedervi, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca>> (Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, 3andoubi, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCINI ALESSIO nato a POPOLI il 19/06/1985 avverso l'ordinanza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di L'Aquila, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del pubblico ministero e ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Mancini Alessio perché lo stesso ha commesso un delitto nel quinquennio del passaggio in giudicato della pronuncia;

Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in quanto la revoca non avrebbe potuto essere disposta in sede esecutiva; Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto come anche di recente evidenziato «nei casi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, previsti dall'art. 168, comma primo, cod. pen., il giudice dell'esecuzione deve provvedervi, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca>> (Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, 3andoubi, Rv. 279053 - 01);

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos