Italian Court dismisses appeal for non-convertible detention penalty due to manifestly unfounded arguments on recidivism risk.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal by Rosa Donato inadmissible and ordered her to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly convert detention to a fine under Article 53 of Law 689/1981, citing outdated precedents. The court rejected this, finding the detention-to-fine conversion legally justified because the defendant committed two crimes within six months, creating a clear recidivism risk that necessitated the stricter penalty. Consequently, the appeal was dismissed as manifestly unfounded, and the appellant was condemned to pay expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 53 L. 689/1981; Art. 455 cod. pen.: The court may refuse conversion of detention to a fine when recent multiple offenses demonstrate a high risk of recidivism, and appeals challenging this based on alleged lack of motivation are inadmissible if the reasoning is manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSA DONATO nato a POTENZA il 07/10/1988 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli in sede di rinvio ha confermato, così come già riformata dalla sentenza di appello annullata, la sentenza pronunciata dal Gup del Tribunale di Salerno nei confronti di Rosa Donato in relazione a due ipotesi di reato di cui all'art.455 cod. pen.;
Rilevato che con il ricorso, come anche ribadito nelle conclusioni pervenute il 14/12/2023, si deduce la violazione di legge in ordine alla mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ex art. 53 L. 689/1981 così come recentemente modificato, in quanto la corte avrebbe fatto riferimento a precedenti specifici estremamente risalenti nel tempo senza fornire sul punto alcuna effettiva e concreta motivazione; Rilevato che la doglianza oggetto del ricorso è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, pure facendo riferimento ai precedenti specifici risultanti in atti e alla già ritenuta recidiva, ha correttamente fondato il giudizio sulla circostanza che il condannato ha commesso in un ristretto arco temporale, circa sei mesi, due reati e che ciò evidenzia l'inidoneità della conversione a scongiurare il pericolo di recidiva;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co