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Ordinanza — n. 5415/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for probation placement due to late submission of domicile proof without prior court hearing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5415/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had rejected a request for probation placement because the defense submitted domicile documentation after the hearing concluded. The Court ruled that evidence not introduced during the adversarial proceedings cannot be considered to alter the original decision.

Regesto Legislator

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Art. 111 c.p.p.; Art. 176 c.p.p.: Evidence submitted after the conclusion of the adversarial proceedings without prior opportunity for the opposing party to comment cannot be used to justify a different outcome in a subsequent appeal.

Parole chiave

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probation placement late evidence submission adversarial proceedings inadmissible appeal domicile proof court costs Italian Criminal Procedure documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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Art. 111 c.p.p.
Art. 176 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JASIMI RENATO nato a DURAZZ0( ALBANIA) il 26/01/1967 avverso l'ordinanza del 22/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta da Jasimi Renato in relazione alla pena in espiazione; Rilevato che con il ricorso,4 deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata considerazione della documentazione attestante il domicilio, depositata dopo l'udienza ma prima che venisse depositato il provvedimento;

Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, facendo riferimento all'informativa in atti e all'assenza di documentazione relativa al domicilio del condannato, ha correttamente escluso la sussistenza dei requisiti richiesti e ha respinto l'istanza; Rilevato che la documentazione prodotta dalla difesa (la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 25/9/2023 e il certificato del 27/9/2023) non era utilizzabile in quanto questa -tardivamente prodotta dalla difesa il 28/9/2023 allorché l'udienza era stata già celebrata in data 22/9/2023- non era stata acquisita nel contraddittorio delle parti;

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.