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Ordinanza — n. 5413/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against probation measures due to lack of new evidence and improper request for re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5413/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Corso Gabriele inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had rejected his request for alternative measures like social placement or semi-liberty, citing recent drug-related offenses and his employment at the Ministry of Defense. The Supreme Court ruled that the defense's arguments merely sought a different interpretation of existing facts without providing new evidence or specific refutation of the police report.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal court cannot re-evaluate facts or request new evidence; it is limited to verifying the legality of the lower court's reasoning based on the already acquired elements.

Parole chiave

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probation measures alternative sentencing inadmissible appeal re-evaluation of facts court costs and fine statuto di collaboratore dei servizi di intelligence corruzione di pubblici ufficiali stranieri istruzione penale per appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen Wenjian
Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen Wenjian, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan
2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORSO GABRIELE nato a SAN DONA' DI PIAVE il 29/04/1983 avverso l'ordinanza del 04/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di Corso Gabriele di applicazione delle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà; Rilevato che con il ricorso, in due distinti motivi, si deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la decisione sarebbe stata assunta senza acquisire l'osservazione redatta dall'UEPE e si fonderebbe su elementi ritenuti erroneamente sussistenti, senza tenere conto nel dovuto conto dell'attività lavorativa svolta dal condannato;

Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice della sorveglianza, con il riferimento alla personalità del condannato, desunta dal contenuto della nota dei Carabinieri di Torvaianica, dalla quale risulta che il condannato è stato recentemente denunciato per i reati di detenzione di stupefacenti, di truffa e uso di atto falso (inserite dalla Polizia militare della Segreteria del Ministero della difesa dove lavora il condannato), ha dato coerente e adeguato conto delle ragioni sulle quali ha fondato le proprie conclusioni e ciò anche senza che fosse necessario, in assenza di una specifica confutazione da parte del ricorrente della veridicità di quanto affermato nella nota, acquisire l'osservazione dell'Uepe, irrilevante pure con riferimento alla possibilità concreta di prestare l'attività di volontariato in un comune diverso da quello di residenza e da quello dove presta attività lavorativa;

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen Wenjian, Rv. 284556 — 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 7ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend