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Ordinanza — n. 5412/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it seeks re-evaluation of facts rather than legal violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5412/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the petitioner to pay court costs and a fine. The petitioner argued the lower court's decision lacked rigorous verification of his associations' current danger to public security, relying instead on superficial assertions and presumptive reasoning. The Court rejected this, affirming that appeals against surveillance tribunal rulings on this regime are limited to legal violations and cannot request a different factual assessment.

Regesto Legislator

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Art. 41 bis, comma 2 sexies ord. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals against surveillance tribunal decisions regarding the application of the regime under Art. 41 bis are admissible only for legal violations, excluding requests for a re-evaluation of the factual elements or the assessment of the concrete danger posed by the detainee's associations.

Parole chiave

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surveillance tribunal Art. 41 bis regime association danger factual re-evaluation inadmissibility appeal mantenimento della carcerazione di sicurezza minaccia per la sicurezza pubblica prognosi di pericolosità

Disposizioni normative citate

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Art. 41 bis, comma 2 sexies ord. pen.
Rilevato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale di Sorveglianza in materia di regime di cui all'art. 41 bis ord.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, Vinciguerra
Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca
Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv.
Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè
Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv.
Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano
281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPORRIMO GIULIO nato a PALERMO il 21/05/1969 avverso l'ordinanza del 14/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da Caporrimo Giulio avverso il decreto ministeriale di applicazione per anni due del regime di cui all'art. 41 bis ord. pen.; Rilevato che con il ricorso, così come poi ribadito nella memoria pervenuta il 22/12/2023, si deduce la violazione di legge evidenziando che la motivazione del provvedimento impugnato è inesistente o apparente in quanto non conterrebbe una rigorosa ed effettiva verifica degli elementi emersi e, non avendo considerato le richieste della difesa e gli argomenti da questa esposti, si baserebbe su di una valutazione superficiale, fondata su asserzioni che fanno riferimento a periodi antecedenti all'attuale detenzione, e su sillogismi di carattere presuntivo nei quali sono esternate mere affermazioni di stile;

Rilevato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale di Sorveglianza in materia di regime di cui all'art. 41 bis ord. pen. è ammesso solo per violazione di legge (cfr. art. 41 bis, comma 2 sexies ord. pen.); Rilevato che la motivazione del provvedimento impugnato -con gli specifici riferimenti alla situazione complessiva, alle informative aggiornate degli organi inquirenti e di polizia e ai pareri, alla posizione rivestita dal ricorrente nell'associazione (così come ritenuta nelle sentenze di condanna, sia quella in esecuzione che quella pronunciata dopo l'inizio della detenzione) e a episodi specifici, come l'avere immediatamente ripreso i contatti con i sodali all'atto della precedente scarcerazione - risulta adeguata e coerente quanto alla sussistenza in concreto di collegamenti con l'associazione di appartenenza e della sussistenza e attualità del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, ciò anche considerato, come correttamente evidenziato, che il giudizio deve essere espresso in termini di adeguata valutazione della probabilità che, in mancanza delle restrizioni conseguenti al regime di detenzione differenziato, il detenuto possa riprendere ovvero mantenere i contatti (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, 2019, Vinciguerra, Rv. 274912 - 01;

Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto la censura proposta, tesa a sollecitare una diversa valutazione degli elementi in atti, non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248- 01); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa