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Ordinanza — n. 5411/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for re-reading facts contrary to lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5411/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Luca Barbieri inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had rejected Barbieri's request for early release, citing a disciplinary sanction and the discovery of a nano SIM in his cell. The court held that the defense's arguments merely sought an alternative reading of established facts, which is not permitted at this stage of proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 3 Cost.; Art. 54 ord. pen.: The appeal is inadmissible when the defense attempts to solicit a different and alternative reading of the elements acquired, which is not permitted in this instance.

Parole chiave

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early release appeal inadmissible appeal re-reading facts disciplinary sanction court costs award liberazione di detenuti semilibertà semiprigionia

Disposizioni normative citate

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Art. 3 Cost.
Art. 54 ord. pen.
artt. 3 cost

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen Wenjian
Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen Wenjian, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan
2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBERI LUCA nato a ALBANO LAZIALE il 17/12/1975 avverso l'ordinanza del 28/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma, ha rigettato il reclamo proposto da Barbieri Luca avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Roma ha respinto la domanda di liberazione anticipata per il semestre 11/4/2018 all'11/10/2018; Rilevato che con il ricorso e con la memoria depositata il 19/1/2024 si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 3 cost. e 54 ord. pen. poiché il Tribunale avrebbe fondato la propria decisione sulla base di una violazione per la quale si è assunto la responsabilità un altro detenuto;

Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice della sorveglianza, con il riferimento alla sanzione disciplinare irrogata e a quanto accaduto (la pacifica circostanza che nella cella nella quale era il detenuto è stata rinvenuta una nano sim) ha fornito adeguata e coerente censura alle medesime censure formulate nell'impugnazione, ora reiterate, e ciò anche considerato che a nulla rileva che ad altro detenuto nella medesima cella il beneficio sia stato invece concesso, ben potendo all'evidenza essere comunque diverse le singole responsabilità e l'incidenza delle stesse nell'ambito della valutazione effettuata dal giudice della sorveglianza;

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen Wenjian, Rv. 284556 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna dell, a ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna do ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen