Ordinanza — n. 5408/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRENTIN DOMENICO nato a MESSINA il 24/01/1979 avverso l'ordinanza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte dì Appello di Messina, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Trentin Domenico di ritenere ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. la continuazione tra i reati di cui alle sentenze della Corte di Appello di Messina del 26/3/2004 per tentato omicidio commesso il 18/19/2002, della Corte di Assise di Appello di Messina del 12/7/2011 per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. commesso fino al gennaio 2000 e della Corte di Appello di messina del 17/6/2021 per il reato di cui all'art. 416 bis cod. peAtCommesso dall'anno 1997 con condotta perdurante;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen, art. 416 bis cod. pen, art. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 5408/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 671 cod. proc. pen. la continuazione tra i reati di cui alle sentenze della Corte di Appello di Messina del 26/3/2004 per tentato omicidio commesso il 18/19/2002, della Corte di Assise di Appello di Messina del 12/7/2011 per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. commesso fino al gennaio 2000 e della Corte di Appello di messina del 17/6/2021 per il reato di cui all'art. 416 bis cod. peAtCommesso dall'anno 1997 con condotta perdurante;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRENTIN DOMENICO nato a MESSINA il 24/01/1979 avverso l'ordinanza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte dì Appello di Messina, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Trentin Domenico di ritenere ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. la continuazione tra i reati di cui alle sentenze della Corte di Appello di Messina del 26/3/2004 per tentato omicidio commesso il 18/19/2002, della Corte di Assise di Appello di Messina del 12/7/2011 per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. commesso fino al gennaio 2000 e della Corte di Appello di messina del 17/6/2021 per il reato di cui all'art. 416 bis cod. peAtCommesso dall'anno 1997 con condotta perdurante;
Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione del giudice sarebbe errata in quanto non avrebbe adeguatamente valutato quanto emerge dalle sentenze e considerato che le due associazioni e l'omicidio si inseriscono nel medesimo contesto spaziale e temporale, anche sovrapponendosi; Rilevato che il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato quanto alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti -dai quali risulta che le due associazioni erano completamente diverse (una diretta da Ferdinando Vadalà e l'altra da Carmelo Ventura), che la partecipazione alle stesse è intervallata da un periodo di detenzione (tanto che nella sostanza deve ritenersi che il pactum sceleris sia distinto) e che l'omicidio è scaturito da una decisione non specificamente prevedibile- non emerge alcuno specifico indicatore che consenta di applicare l'invocata disciplina di favore (Sez.
U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, Gattuso, Rv. 28n375 - 01; Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569 - 01; Sez. i, n. 13609 del 22/03/2011, Bosti, Rv. 249930 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme