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Ordinanza — n. 5402/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5402/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5402/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALONE DOMENICO nato a TERAMO il 12/11/1983 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; I Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Falone Domenico, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 187, commi 1 e 8 , cod. strada. Rilevato che il ricorrente lamenta illogicità della motivazione in relazione ai presupposti legittimanti l'invito a sottoporsi ad accertamenti volti a verificare l'assunzione di stupefacenti.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5402/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 187, commi 1 e 8 , cod. strada. Rilevato che il ricorrente lamenta illogicità della motivazione in relazione ai presupposti legittimanti l'invito a sottoporsi ad accertamenti volti a verificare l'assunzione di stupefacenti.

Parole chiave

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fermo di polizia ragione di polizia autorizzazione di polizia inchiesta per reati di droga procedimento penale pendente agente di polizia
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALONE DOMENICO nato a TERAMO il 12/11/1983 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; I Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Falone Domenico, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 187, commi 1 e 8 , cod. strada. Rilevato che il ricorrente lamenta illogicità della motivazione in relazione ai presupposti legittimanti l'invito a sottoporsi ad accertamenti volti a verificare l'assunzione di stupefacenti.

Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo, conforme ai principi stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 4, n. 24914 del 19/02/2019, Rv. 276363 - 01:"Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 187, commi 2 e 7, cod. strada, non è richiesto che, per procedere agli accertamenti non invasivi oggetto della condotta di rifiuto, sussista una sintomatologia che lasci sospettare lo stato di alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti, sintomatologia invece necessaria al fine di procedere al prelievo di campioni biologici presso strutture sanitarie").

Considerato che i motivi del ricorso sono reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e, pertanto, privi di specificità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il e