Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of logical flaws and generic sentencing complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court erred in applying Article 192 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a lighter sentence based on factual reconstruction errors and insufficient reasoning regarding the traffic offense and prior record. The court ruled that the appellate court's motivation was logical and based on credible evidence, while the sentencing complaint was too generic to warrant cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192, comma 3, c.p.p.; Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.: In cassation proceedings, appeals challenging the application of Article 192 based on direct confrontation with evidence are inadmissible unless they demonstrate specific logical flaws in the factual reconstruction or sentencing reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVACOVIC DENIS nato a TREVISO il 23/10/1978 avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione v Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Levacovic Denis, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di cui agli artt. 189, commi 6 e 7 cod. strada e 367 cod. pen. Rilevato che il ricorrente lamenta:
1. Erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen.;
2. Manifesta illogicità della motivazione quarto al trattamento sanzionatorio. Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello; rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata' motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione.
Invero, con argomentare logico, la Corte di appello ha evidenziato come il teste Zambon, dopo avere descritto la dinamica del sinistro stradale nel quale aveva riportato lesioni unitamente ai componenti della sua famiglia suVauto sulla quale viaggiavano, avesse riconosciuto più volte, in fotografia e nel corso del dibattimento, l'imputato quale conducente della vettura che lo aveva colpito sulla fiancata dell'auto sospingendolo contro un palo. Considerato che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. sulla base di argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto.
Ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, deo. 2021, Rv. 280601). Ritenuto, quanto alle doglianze in tema di trattamento sanzionatorio, che le stesse si appalesano del tutto generiche a fronte dell'adeguata motivazione fornita dalla Corte di merito, in cui si è posto in rilievo la gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precederti.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 gennaio 2024 Il Consiglier