Ordinanza — n. 5396/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARAMRAM AYOUB (C.U.I.:05N8CS5) nato il 01/01/1994 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Aramram Ayoub. Rilevato che il ricorrente lamenta violazione dell'art. 99, comma 4, cod. pen. Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sul punto dedotto, avendo i giudici di merito illustrato in modo puntuale la ricorrenza dei presupposti della ritenuta recidiva qualificata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 5396/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il ricorrente lamenta violazione dell'art. 99, comma 4, cod. pen. Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sul punto dedotto, avendo i giudici di merito illustrato in modo puntuale la ricorrenza dei presupposti della ritenuta recidiva qualificata.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARAMRAM AYOUB (C.U.I.:05N8CS5) nato il 01/01/1994 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Aramram Ayoub. Rilevato che il ricorrente lamenta violazione dell'art. 99, comma 4, cod. pen. Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sul punto dedotto, avendo i giudici di merito illustrato in modo puntuale la ricorrenza dei presupposti della ritenuta recidiva qualificata.
Considerato che i motivi del ricorso sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito. Considerato che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), i motivi di ricorso devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta; rilevato che le doglianze espresse nella impugnazione, prive di confronto con le argomentazioni contenute in sentenza, sono del tutto carenti di specificità. Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr ide t