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Ordinanza — n. 5395/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against theft in dwelling convictions, upholding possession and statutory limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5395/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Santangelo and Palladino inadmissible, rejecting their challenges regarding the theft in a dwelling conviction. The defense argued that the defendants did not enter the victim's premises and lacked sufficient possession time, but the court found these claims contradicted established judicial principles. Consequently, the court affirmed that the stolen items were legally considered part of the dwelling's appurtenances and that possession was established even briefly.

Regesto Legislator

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Art. 624-bis cod. pen.; Art. 56, 624 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The court establishes that 'pertinenza' includes durable functional items within the dwelling's premises and that brief possession suffices for theft consummation, while statutory minimums do not apply to crimes punishable by over five years.

Parole chiave

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theft in dwelling possession requirement appurtenance definition statutory minimums inadmissible appeal criminal liability judicial interpretation furto aggravato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 624-bis cod. pen.
Inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 624-bis cod.
Art. 56 cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
Inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 624-bis cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Inosservanza della legge penale con riferimento all'art. 131-bis cod. pen. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
art. 131-bis cod. pen
Inosservanza della legge penale con riferimento all'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 50105 del 05/12/2023
Sez. 4, n. 50105 del 05/12/2023, Rv.
Sez. 4, n. 13505 del 04/03/2020
Tale motivazione è coerente con i principi stabiliti in sede di legittimità (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 13505 del 04/03/2020, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SANTANGELO FABIO nato a CIVITAVECCHIA il 15/09/1987 PALLADINO LIBERATO nato a NAPOLI il 20/07/1979 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti con unico atto„ a mezzo del comune difensore, da Santangelo Fabio e Palladino Liberato, ritenuti responsabili nelle conformi sentenze di merito del reato di furto in abitazione, fatto commesso il 21/10/2022. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta:

1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 624-bis cod. pen, dovendosi escludere la ricorrenza della fattispecie di reato in contestazione, non essendosi gli imputati introdotti nelle pertinenze dell'abitazione della vittima;

2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento alla fattispecie di cui agli artt. 56, 624 cod. pen, non avendo gli imputati conseguito il possesso della cosa sottratta se non per brevissimo tempo;

3. Inosservanza della legge penale con riferimento all'art. 131-bis cod. pen. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che i rilievi difensivi sono palesemente versati in fatto e tendenti ad avvalorare prospettazioni in contrasto con i principi ermeneutici stabiliti in questa sede. La Corte di merito, nel ripercorrere le risultanze in atti, ha osservato come il furto fosse stato commesso in concorso con altra persona, la quale, dopo avere scavalcato la recinzione che delimitava il cortile di pertinenza dell'abitazione della vittima, provvedeva a passare agli imputati degli attrezzi da giardino (due motoseghe) ivi collocati.

La qualificazione giuridica è stata dunque correttamente individuata, essendo avvenuta la sottrazione dei beni nelle pertinenze dell'abitazione della persona offesa (cfr. Sez. 4, n. 50105 del 05/12/2023, Rv. 285470 - 01:«In tema di furto in abitazione, deve intendersi "pertinenza di luogo destinato a privata dimora" ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all'immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando un rapporto di contiguità fisica tra i beni»).

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la Corte di appello ha fatto buon governo della norma che si assume violata, ponendo in evidenza come gli imputati si siano impossessati delle cose che avevano sottratto, sia pure brevemente, lasciandole cadere dopo essersi accorti di essere stati sorpresi dagli agenti di polizia. Tale motivazione è coerente con i principi stabiliti in sede di legittimità (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 13505 del 04/03/2020, Rv. 279134 - 01:"Ai fini della consumazione del delitto di furto è sufficiente che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo, sotto l'autonoma disponibilità dell'agente").

Considerato, quanto alla dedotta violazione dell'art. 131-bis cod. peri., che la motivazione offerta in sentenza è immune da censure: il limite del minimo edittale previsto per il furto in abitazione non consente l'applicazione dell'istituto in base alla nuova disciplina introdotta in seguito all'entrata in vigore del d.lgs 150/2022; non ricorrevano i presupposti dell'applicazione dell'istituto nemmeno sotto la vigenza della precedente disciplina, essendo il reato di furto in abitazione punito con pena massima superiore ad anni cinque di reclusione.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 gennaio 2024 D E P OS IT AT A Il Consigliere es