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Ordinanza — n. 5394/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5394/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5394/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI LORENZO ANTONIO nato a NAPOLI il 03/04/1982 PREVETE ALFREDO nato a NAPOLI il 25/06/1985 avverso la sentenza del 22/05/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIdato ayyis6-alle parti; udità la relazione svolta dal Consigliere MARIARO:SARIA BRUNO; I Motivi della decisione Gli imputati Di Lorenzo Antonio e Prevete Alfredo hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, è stata loro applicata la pena concordata in relazione al reato di tentato furto pluriaggravato.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5394/2024 — snpen · Corte di Cassazione: A motivi di ricorso lamentano quanto segue. Di Lorenzo Antonio si duole della mancata consideraz one da parte del giudice di eventuali cause di immediato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Prevete Alfredo, personalmente, si duole della mancata considerazione di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Considerato, quanto alla posizione di Prevete Alfredo, che, a seguito della entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n.103, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Parole chiave

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piano di esecuzione delle pene attenuazione della pena ammende per infrazione procedurale pena pecuniaria non riscuotibile condono delle spese procedurali modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Di Lorenzo Antonio si duole della mancata consideraz one da parte del giudice di eventuali cause di immediato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI LORENZO ANTONIO nato a NAPOLI il 03/04/1982 PREVETE ALFREDO nato a NAPOLI il 25/06/1985 avverso la sentenza del 22/05/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIdato ayyis6-alle parti; udità la relazione svolta dal Consigliere MARIARO:SARIA BRUNO; I Motivi della decisione Gli imputati Di Lorenzo Antonio e Prevete Alfredo hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, è stata loro applicata la pena concordata in relazione al reato di tentato furto pluriaggravato.

A motivi di ricorso lamentano quanto segue. Di Lorenzo Antonio si duole della mancata consideraz one da parte del giudice di eventuali cause di immediato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Prevete Alfredo, personalmente, si duole della mancata considerazione di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Considerato, quanto alla posizione di Prevete Alfredo, che, a seguito della entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n.103, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Considerato, quanto alla posizione di Di Lorenzo Antonio, che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.,, introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Considerato, pertanto, che il rilievo difensivo non rientra tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione e che la censura è comunque palesemente contraddetta dal contenuto della pronuncia, in cui si richiama espressamente l'art. 129 cod.proc.pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste.

Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità dei ricorsi deve essere adottata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con procedura "de plano". Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle !.spese processuali e della somma, stimata equa, di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M, Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 gennaio 2024 Il Co