Ordinanza — n. 5392/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LEONCAVALLO NICOLA nato a ROMA il 01/11/1968 EL FAQIR AHMED nato il 26/05/1981 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato aIso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a Leoncavallo Nicola ed El Factir Ahmed, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., accogliendo la proposta formulata dalle parti. Esaminato il ricorso proposto dagli imputati; rilevato che il comune difensore si duole della erronea qualificazione giuridica del fatto. Considerato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5392/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., accogliendo la proposta formulata dalle parti. Esaminato il ricorso proposto dagli imputati; rilevato che il comune difensore si duole della erronea qualificazione giuridica del fatto. Considerato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LEONCAVALLO NICOLA nato a ROMA il 01/11/1968 EL FAQIR AHMED nato il 26/05/1981 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato aIso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a Leoncavallo Nicola ed El Factir Ahmed, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., accogliendo la proposta formulata dalle parti. Esaminato il ricorso proposto dagli imputati; rilevato che il comune difensore si duole della erronea qualificazione giuridica del fatto. Considerato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).
Rilevato che la doglianza proposta non rientra nel numerus clausus dei motivi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili secondo la procedura de plano, come previsto dall'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000),
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr s