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Ordinanza — n. 5390/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against drug possession conviction citing professional dealer indicators.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5390/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Vodha Apolon's appeal inadmissible regarding his conviction for illegal cocaine possession. The appellate court had rejected the claim of minimal offensiveness by citing the large quantity, high purity, and significant cash found, which indicated professional drug trafficking. The supreme court upheld this reasoning, finding the lower court's evaluation of evidence logical and consistent with the statutory requirements for distinguishing between minor and professional offenders.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 1 e comma 5, d.P.R. 309/90: The court must evaluate all probative data to determine if the offender's conduct indicates professional activity incompatible with minimal offensiveness; failure to do so renders the conviction legally flawed.

Parole chiave

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illegal drug possession cocaine quantity analysis professional dealer indicators minimal offensiveness doctrine appellate court review Cassazione inadmissibility drug trafficking evidence alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90
Considerato che la Corte di appello ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell'imputato, ha escluso la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
309/90; mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza nella parte in cui la Corte di appello, in riforma della pronuncia di primo grado su impugnazione del P.M., ha escluso la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
art. 73 d.P.R. 309/90
Considerato che la Corte di appello ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell'imputato, ha escluso la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VODHA APOLON nato il 28/12/1985 avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Vodha Apolon, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 per avere illecitamente detenuto grammi 40 di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Rilevato che il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90; mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza nella parte in cui la Corte di appello, in riforma della pronuncia di primo grado su impugnazione del P.M., ha escluso la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Ritenuto che la sentenza gravata è sostenuta da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto nel ricorso e che le doglianze difensive, oltre ad essere riproduttive di censure attentamente vagliate dalla Corte di merito sono palesemente versate in fatto. Considerato che la Corte di appello ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell'imputato, ha escluso la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (rilevante quantitativo della sostanza detenuta, elevato grado di purezza della sostanza, detenzione di una ingente somma di danaro) indicativi della professionalità dell'attività illecita a cui era dedito l'imputato e della rilevante capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il