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Ordinanza — n. 5388/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5388/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5388/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAOLUCCI ANGELO nato a CIVITANOVA MARCHE il 10/09/1972 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; 4 Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Paolucci Angelo, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, per avere ceduto due dosi di sostanza stupefacente del tipo eroina a Ciccioli Fabio mentre questi era degente in ospedale.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5388/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309/90, per avere ceduto due dosi di sostanza stupefacente del tipo eroina a Ciccioli Fabio mentre questi era degente in ospedale.

Parole chiave

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identificazione credibile inganno sull'identità imputazione per reati di stupefacenti prove acquisite illegalmente momento della trasmissione delle prove false dichiarazioni senza giuramento
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAOLUCCI ANGELO nato a CIVITANOVA MARCHE il 10/09/1972 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; 4 Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Paolucci Angelo, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, per avere ceduto due dosi di sostanza stupefacente del tipo eroina a Ciccioli Fabio mentre questi era degente in ospedale.

Rilevato che il ricorrente contesta l'affermazione di responsabilità, sostenendo l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dall'acquirente dello stupefacente e l'inaffidabilità del riconoscimento fotografico. Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argonnentativo sul punto. Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici.

Invero, in risposta alla doglianza difensiva, la Corte di appello, con argomentare logico, ha chiarito come la testimonianza resa da Ciccioli Fabio, fosse attendibile, avendo questi, in modo puntuale e disinteressato, dichiarato di avere ricevuto le dosi dall'imputato, da lui già conosciuto, ed avendo operato il riconoscimento fotografico dell'imputato. Considerato che in sede di legittimità non sono consentite le censure che si risolvano, come nel presente caso, nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181) e quelle che si risolvano in una «rilettura» degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione al cospetto di una motivazione logica e coerente.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. rgl. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il