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Ordinanza — n. 5385/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5385/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5385/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONETTI ANNAMARIA nato a CORATO il 11/11/1975 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Leonetti Annamaria, ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90. Rilevato che la difesa, nell'unico articolato motivo di ricorso, vizio di motivazione, dolendosi della inadeguatezza della giustificazione posta a sostegno dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputata, in favore della quale doveva trovare applicazione la scriminate di cui all'art. 54 coi pen. per essere stata costretta sotto minaccia a detenere lo stupefacente, e criticando il ragionamento espresso dai giudici in sentenza nella parte in cui hanno escluso la ricorrenza della fattispecie del favoreggiamento e, in subordine, non hanno riconosciuto l'attenuante della minima partecipazione.

Regesto Legislator

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art. 114 cod. pen; Ordinanza — n. 5385/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, quanto all'invocata attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. che la doglianza difensiva, oltre a non essere stata devoluta alla Corte di merito, è del tutto destituita di fondamento, essendo l'attenuante ipotizzabile solo in caso di concorso di persone nel reato, concorso neppure contestato. Considerato che ogni ulteriore circostanza addotta dalla difesa, oltre ad essere meramente assertiva, richiama l'attenzione della Corte di legittimità su aspetti di merito la cui valutazione è preclusa in questa sede. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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coazione penale imputazione per reati di stupefacenti tossicodipendenza partecipazione al reato dipendenza da sostanze pericolo di traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 114 cod. pen
Considerato, quanto all'invocata attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONETTI ANNAMARIA nato a CORATO il 11/11/1975 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Leonetti Annamaria, ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90. Rilevato che la difesa, nell'unico articolato motivo di ricorso, vizio di motivazione, dolendosi della inadeguatezza della giustificazione posta a sostegno dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputata, in favore della quale doveva trovare applicazione la scriminate di cui all'art. 54 coi pen. per essere stata costretta sotto minaccia a detenere lo stupefacente, e criticando il ragionamento espresso dai giudici in sentenza nella parte in cui hanno escluso la ricorrenza della fattispecie del favoreggiamento e, in subordine, non hanno riconosciuto l'attenuante della minima partecipazione.

Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

Considerato, quanto al diniego della scriminante invocata, che la Corte di merito ha fatto buon governo dell'istituto, ponendo in evidenza come la imputata nulla avesse riferito in ordine all'asserita attività di costrizione patita. Considerato, quanto alla ulteriore doglianza riguardante la riqualificazione del fatto nel reato di favoreggiamento, che la Corte di merito, all'esito di attenta disamina della vicenda, ha correttamente osservato come il reato di favoreggiamento non sia configurabile in costanza della detenzione dello stupefacente, reato di natura permanente.

Considerato, quanto all'invocata attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. che la doglianza difensiva, oltre a non essere stata devoluta alla Corte di merito, è del tutto destituita di fondamento, essendo l'attenuante ipotizzabile solo in caso di concorso di persone nel reato, concorso neppure contestato. Considerato che ogni ulteriore circostanza addotta dalla difesa, oltre ad essere meramente assertiva, richiama l'attenzione della Corte di legittimità su aspetti di merito la cui valutazione è preclusa in questa sede. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 gennaio 2024 Il Consiglier