Cassation appeal dismissed for lack of admissibility regarding sentencing and generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Andrea Chierichini inadmissible, rejecting his complaints about sentencing and the denial of generic mitigating circumstances. The lower court provided sufficient reasoning regarding the severity of the dual drug offense and the defendant's alarming criminal history. Consequently, the court held that a new evaluation of the sentence or a broader analysis of mitigating factors is not permitted in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 133 cod. pen.: In cassation proceedings, a challenge to the congruity of the imposed sentence is inadmissible if the lower court's reasoning is not arbitrary or illogical, and the recognition of generic mitigating circumstances requires only the consideration of a single prevailing element from Article 133 of the Penal Code.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIERICHINI ANDREA (CUI 0083X5E) nato a ROMA il 26/07/1971. avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Chierichini Andrea a mezzo del difensore. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Ritenuto che il profilo riguardante la determinazione della pena in concreto irrogata è sostenuto da congrua motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità della condotta serbata dall'imputato in considerazione della duplice natura delle sostanze stupefacenti illecitamente detenute e del quantitativo non minimale caduto in sequestro. Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Considerato, quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che la Corte di merito ha egualmente offerto idonea motivazione, rimarcando la negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi, allarmanti precedenti penali. Considerato che, ai fini della concessione del beneficio invocato, non è richiesto che il giudice di merito consideri tutti gli elementi all'uopo valutabili contenuti nell'art. 133 cod. pen., dovendo ritenersi sufficiente il richiamo soltanto ad uno di essi, ritenuto prevalente rispetto agli altri elementi (cfr.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente"). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 gennai