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Ordinanza — n. 5381/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against plea bargain sentencing for legal qualification errors and non-existent asset confiscation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5381/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Ennakach Tarik and Naciye Yassime inadmissible regarding their plea bargain sentence. The defense argued for legal qualification errors and illegal confiscation of funds, but the court found that only manifest errors in legal qualification are admissible in plea proceedings. Furthermore, the claim of fund confiscation was rejected because only mobile phones were seized, with no evidence of monetary assets ordered for confiscation.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are inadmissible for non-manifest legal qualification errors or claims of asset confiscation lacking factual basis.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Plea Bargain Appeals Legal Qualification Error Asset Confiscation Inadmissible Recourse Manifest Error Standard Cassa delle Ammende appropriazione indebita di fondi

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 Rv. 272619 - 01
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ENNAKACH TARIK nato il 01/04/1991 NACIYE YASSIME nato il 11/01/2001 avverso la sentenza del 28/03/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMENARE di PAVIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Ennakach Tarik e Naciye Yassime a mezzo del comune difensore. Rilevato che la difesa deduce per entrambi gli imputati l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della misura di sicurezza della confisca del denaro in sequestro.

Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato come nel caso in esame (così Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 Rv. 272619 - 01).

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la doglianza è destituita di fondamento, non risultando somme di danaro in sequestro di cui sia stata ordinata la confisca (trovandosi in atti il solo verbale di sequestro avente ad oggetto n. 2 cellulari) e non avendo peraltro la difesa provveduto a documentare l'asserito sequestro di somme di danaro. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 17 gennaio 2024 Il Consigliere estenso