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Ordinanza — n. 5380/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to formal waiver of appeal, resulting in costs and fine.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5380/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the defense formally waived the right to appeal. Although the defense argued for a reduced license suspension duration based on plea procedure, the formal waiver rendered the appeal procedurally invalid. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a monetary fine.

Regesto Legislator

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Art. 591 lett. d) cod. proc. pen; Art. 616 cod. proc. pen: A formal waiver of appeal by the defense renders the cassation request inadmissible, triggering a mandatory condemnation to pay procedural expenses and a pecuniary sanction.

Parole chiave

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formal waiver of appeal inadmissibility of cassation procedural costs pecuniary sanction waiver by defense counsel revoca della sospensione condizionale revoca della licenza condurre differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 591 lett. d) cod. proc. pen
Ritenuto che a seguito dell'intervenuta formale rinuncia va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591 lett.
Art. 616 cod. proc. pen
186), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186
pen Rilevato che, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANCI GRIGORE IOAN nato il 25/04/1987 avverso la sentenza del 27/02/2023 del TRIBUNALE di TREVISOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Danci Grigore Ioan avverso la sentenza di• applicazione pena emessa a suo carico per i reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7 cod. strada. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta violazione di legge con riferimento alla determinazione della durata della sospensione della patente di guida ai sensi dell'art. 222, comma 2-bis, cod. strada: in particolare, la difesa si duole della mancata riduzione di un terzo della durata della sospensione della patente di guida in conseguenza della definizione del giudizio nelle forme del rito del patteggiamento.

Rilevato che è pervenuta a questa Corte rituale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione a firma del difensore dell'imputato, Avv. Carlo Cianci, munito di apposita procura speciale. Ritenuto che a seguito dell'intervenuta formale rinuncia va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591 lett.

d) cod. proc. pen Rilevato che, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. nella misura indicata in dispositivo. P. Q. NO. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr si