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Ordinanza — n. 5370/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug possession conviction citing sufficient evidence of trafficking intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5370/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding drug possession and trafficking. The defense argued for acquittal based on personal use and requested specific legal applications, but the appellate court had already addressed these points with logical arguments. The supreme court upheld the lower court's decision, noting that the evidence of high drug quantities and weighing scales proved trafficking intent beyond reasonable doubt.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 533 c.p.p.; Art. 131-bis c.p. The Court of Cassazione holds that appeals challenging the sufficiency of evidence or the application of non-punishment clauses are inadmissible when the appellate court has provided adequate, logical reasoning to refute the defense's alternative interpretations of the facts.

Parole chiave

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drug trafficking personal use defense reasonable doubt appellate review inadmissible appeal drug possession Cassazione confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 533 c.p.p.
III) Vizio di motivazione in relazione all'art. 533, comma 1, cod.
Art. 131-bis c.p.
IV) Nullità della sentenza per mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
IV) Nullità della sentenza per mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; omessa motivazione in relazione alle specifiche doglianze contenute nell'atto di appello e dotate del requisito della decisività.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CINI RICCARDO nato a ROMA il 29/07/1989 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo dei difensori, da Cini Riccardo, ritenuto responsabile nelle sentenze di merito conformi del reato di illecita detenzione di quantitativi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish, da cui erano ricavabili n. 668 dosi medie singole, riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso. I) Nullità della sentenza per mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di assoluzione per essere lo stupefac:ente caduto in sequestro destinato ad un uso esclusivamente personale del ricorrente. II) Erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione con riferimento alla valutazione di tutti gli elementi provati e documentati dalla difesa in primo grado e riprodotti in grado di appello volti a dimostrare l'effettiva destinazione all'uso personale della sostanza rinvenuta in possesso del Cini; omessa motivazione in relazione alle doglianze contenute nell'atto di appello e dotate del requisito della decisività in relazione alla mancata dimostrazione dell'Accusa della destinazione allo spaccio della sostanza.

III) Vizio di motivazione in relazione all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. per violazione del principio dell'«oltre ogni ragionevole dubbio». IV) Nullità della sentenza per mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; omessa motivazione in relazione alle specifiche doglianze contenute nell'atto di appello e dotate del requisito della decisività. Vista la memoria depositata a sostegno del ricorso con cui si insiste per l'accoglimento dei motivi di doglianza. Ritenuto che i motivi prospettati nel ricorso, in cui si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, sono palesemente versati in fatto (motivi primo e secondo del ricorso) e che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo; considerato che alle doglianze in questione, riguardanti l'asserita assenza di elementi che depongano per la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente detenuta dall'imputato e la ricorrenza di circostanze atte a dimostrare, secondo la prospettazione difensiva, l'uso esclusivamente personale di essa, la Corte di appello ed il primo giudice hanno offerto adeguata risposta, ponendo in evidenza il quantitativo dello stupefacente caduto in sequestro (da cui erano ricavabili un numero elevatissimo di dosi); la facile deperibilità della sostanza, incompatibile con la tesi di una cospicua scorta; il possesso di un bilancino di precisione.

Considerato che i primi due motivi di ricorso sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici dalla Corte di merito e tendenti a sollecitare una non consentita diversa interpretazione delle emergenze processuali. Considerato, quanto al terzo motivo di ricorso, che i rilievi in ordine alla violazione della regola del ragionevole dubbio devono essere ritenuti inammissibili, dovendosi condividere l'orientamento secondo cui il suddetto principio non può essere invocato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare la duplicità di ricostruzioni alternative ove tale duplicità, come nel presente caso, sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600).

Considerato, quanto alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen., che le censure difensive sono inammissibili: la Corte di merito ha correttamente escluso la causa di non punibilità invocata alla luce del rilevato VI disvalore oggettivo della condotta accertata e dell'intensità del dolo riscontrato, elementi apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve e:ssere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 gennaio 20