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Ordinanza — n. 5364/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5364/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5364/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CECI LEONARD nato a DURAZZO( ALBANIA) il 06/07/1995 avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Ceci Leonard, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di guida in stato di alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187, comma 1, cod. strada).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5364/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 187, comma 1, cod. strada).

Parole chiave

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espulsione nonostante gravi patologie licenziamento per motivi economici soppressione delle prestazioni licenziamento amministrativo disdetta ingiustificata motivi medici
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CECI LEONARD nato a DURAZZO( ALBANIA) il 06/07/1995 avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Ceci Leonard, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di guida in stato di alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187, comma 1, cod. strada).

Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che le deduzioni prospettate dal ricorrente risultano reiterative di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di merito con adeguata e puntuale motivazione: lo stato di alterazione in cui versava il ricorrente, con argomentare logico, è stato desunto non solo dall'esito delle analisi sui prelievi biologici, che hanno rivelato l'assunzione di cocaina, ma dal complesso dei sintomi osservati dagli operanti al momento del controllo, a cui, peraltro, il ricorrente aveva tentato di sottrarsi (eccessiva loquacità, linguaggio pastoso, ritmo del linguaggio non uniforme„ repentini cambi di umore, stato confusionale, occhi lucidi).

Ritenuto che la giustificazione fornita dalla Corte di merito risponde ai criteri ermeneutici stabiliti in questa sede, in base ai quali, lo stato di alterazione può essere provato valorizzando dati sintomatici relativi alla condizione soggettiva del conducente, atti a corroborare l'esito positivo dell'esame sui liquidi biologici (Sez. 4, n. 5890 del 25/01/2023, De Rosa, Rv. 284099). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. F4. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il