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Ordinanza — n. 5362/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5362/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5362/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONI MASSIMO nato a CASTELLANZA il 06/06/1976 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, cia Leoni Massimo, ritenuto responsabile di plurimi episodi concernenti l'illecita detenzione e la vendita di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa si duole della motivazione espressa dalla Corte di merito in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5362/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa si duole della motivazione espressa dalla Corte di merito in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Parole chiave

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carenza di sostanza economica abuso di sostanze imputazione per reati di stupefacenti mancata prova di parzialità insufficienza materiale prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONI MASSIMO nato a CASTELLANZA il 06/06/1976 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, cia Leoni Massimo, ritenuto responsabile di plurimi episodi concernenti l'illecita detenzione e la vendita di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa si duole della motivazione espressa dalla Corte di merito in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo. Considerato che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell'imputato, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (rilevante quantitativo della sostanza stupefacente commerciata, pluralità degli episodi, assiduità della condotta) indicativi della professionalità dell'attività illecita e della rilevante capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non c:ompatibile con la nozione della minima offensività.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr