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Ordinanza — n. 5360/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for raising non-punishment cause for the first time in Cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5360/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because the defendant raised the cause of non-punishment for the first time at this stage. The appellant argued for exclusion of punishability under Article 131-bis of the Penal Code, but the lower court had not previously examined this ground. The court ruled that such causes must be deduced in the appeal stage or be immediately apparent from the record without further factual investigation.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: The cause of exclusion of punishability for particular triviality must be deduced in the appeal stage or be immediately apparent from the record without further factual investigation.

Parole chiave

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non-punishment cause particular triviality admissibility threshold first instance appeal criminal procedure code accertamento dell'ammontare del danno obbligo di ridurre il danno indennità per il danno soggettivo

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Considerato che il rilievo è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. trattandosi di profilo non previamente devoluto alla cognizione della Corte d'appello, non deducibile per la prima volta in Cassazione (in argomento cfr.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
art. 131-bis cod. pen
Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020
Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUERGHI MONSEN (CUI 00PCEAD nato il 15/10/1952 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Ouerghi Mohsen, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Considerato che il rilievo è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. trattandosi di profilo non previamente devoluto alla cognizione della Corte d'appello, non deducibile per la prima volta in Cassazione (in argomento cfr. Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rv. 280118 - 02:"La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131- bis cod. pen., può essere ritenuta nel giudizio di legittimità, senza rinvio del processo alla sede di merito, quando risulti dedotta nei motivi di appello e sempre che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali"), Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il P side