Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5358/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5358/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5358/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

inosservanza, erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 129 e 444 cod. proc. pen.; violazione del principio di legalità in materia di applicazione della pena; Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla disposta confisca Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Considerato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione e che le censure sono comunque palesemente contraddette dal contenuto della pronuncia, in cui si richiama espressamente l'art. 129 cod.proc.pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste e l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica dei fatti in contestazione è accompagnata dal riferimento, sia pure succinto, agli esiti delle indagini effettuate dalla polizia giudiziaria.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 129 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 5358/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il rilievo in tema di confisca è del pari manifestamente infondato, avendo il giudice disposto la confisca e la distruzione della sola sostanza stupefacente, obbligatoria ai sensi dell'art. 240, cornma 2, n.

Parole chiave

Generato dall'IA
legittimazione ad agire asserzione difendibile ammissione del pubblico ministero altri capi d'accusa verdetto di colpevolezza motivi di competenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 129 cod.proc.pen
Considerato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione e che le censure sono comunque palesemente contraddette dal contenuto della pronuncia, in cui si richiama espressamente l'art. 129 cod.proc.pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DELLE CHIAIE RAFFAELE nato a SALERNO il 23/06/1985 STABILE MASSIMO nato a EBOLI il 11/04/1976 avverso la sentenza del 27/01/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Delle Chiaie Raffaele e Stabile Massimo, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiannento, è stata applicata ai predetti la pena concordata tra le parti in relazione ai fatti di cui all'imputazione, riguardanti plurimi episodi concernenti la violazione dell'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, con l'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett.

b) e g) d.P.R. 309/90 per Delle Chiaie Raffaele. A motivi di ricorso i ricorrenti lamentano quanto segue. Delle Chiaie Raffaele: erronea applicazione della legge penale in relazione alla fattispecie contestata, da qualificarsi ai .sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Stabile Massimo:

1. inosservanza, erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 129 e 444 cod. proc. pen.; violazione del principio di legalità in materia di applicazione della pena;

2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla disposta confisca Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Considerato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione e che le censure sono comunque palesemente contraddette dal contenuto della pronuncia, in cui si richiama espressamente l'art. 129 cod.proc.pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste e l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica dei fatti in contestazione è accompagnata dal riferimento, sia pure succinto, agli esiti delle indagini effettuate dalla polizia giudiziaria.

Considerato che il rilievo in tema di confisca è del pari manifestamente infondato, avendo il giudice disposto la confisca e la distruzione della sola sostanza stupefacente, obbligatoria ai sensi dell'art. 240, cornma 2, n.

2) cod. pen. e 87 d.P.R. 309/90 Ritenuto pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere es