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Ordinanza — n. 5356/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5356/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5356/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: AFFATATO MASSIMO nato il 24/05/1982 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui Affatato Massimo, in riforma della pronuncia di primo grado, è stato assolto dal reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5356/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Parole chiave

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allegazione motivata motivi di cassazione errore nella commisurazione della pena difetto di motivazione difesa penale motivazione del mutamento giurisprudenza
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: AFFATATO MASSIMO nato il 24/05/1982 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui Affatato Massimo, in riforma della pronuncia di primo grado, è stato assolto dal reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Rilevato che il ricorrente lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale. Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso,. concernendo la, ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello; rilevato che le argomentazioni sviluppate dai giudici dell'appello, nelle quali sono esaminate e confutate le diverse determinazioni a cui era giunto il primo giudice, non appaiono connotate da manifesta illogicità.

Ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Pre ide