Cassation appeal dismissed for inadmissibility as new exclusion of punishability argument raised late violates procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Zaharia Viorel inadmissible because the argument for excluding punishability under Article 131-bis of the Penal Code was raised for the first time at the cassation stage. The appellant claimed the lower court failed to apply this exclusion due to the crime's particular triviality, but the court noted the provision was already in force when the appellate judgment was issued. Consequently, the court ruled that such a defense cannot be introduced for the first time in cassation and that the appellant failed to provide specific factual and legal grounds justifying its application in this specific case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: The cause of exclusion of punishability for particular triviality cannot be raised for the first time in cassation if the provision was already in force at the time of the appellate judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAHARIA VIOREL nato il 03/08/1984 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; .4é
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Viorel Zaharia ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo che ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 dei 2001 e, con l'unico motivo, lamenta la mancata applicazione da parte del Giudice di appello della causa di esclusione della punibilità ex art 131-bis cod. pen.; ritenuto che si tratta di motivo non consentito e, comunque, a-specifico; richiamato il principio per cui la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. peri., non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione (come nella specie) era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez.
U, n. 13681 dei 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594-01; Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789-01; Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877-01); rilevato che, dunque, il tema non ha formato oggetto di trattazione nel giudizio di merito e che il ricorrente, che ne ha comunque l'onere (pena la genericità del ricorso ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 581, c. 1, lett.
d) e 591, c. 1, lett. c), cod. proc. pen.), ha omesso ogni allegazione sul punto, essendosi limitato a richiamare le condizioni di astratta operatività dell'istituto, ma non anche quelle in fatto e in diritto che giustifichino, nel caso concreto, una valutazione nel senso sollecitato; ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a tale declaratoria segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2023 Il Consigliere estenso