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Ordinanza — n. 5276/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5276/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5276/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERRAHALI AYOUB nato il 17/02/1997 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; Considerato che Ayoub Errahali ricorre avverso la sentenza in preambolo e deduce un unico motivo con il quale lamenta la mancata adeguata risposta alle censure poste con l'atto di appello in punto di mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 131-bis cod. pen.; rilevato che il motivo è manifestamente infondato e, comunque, non consentito, posto che il Giudice di secondo grado ha risposto (p. 3 della sentenza impugnata) con motivazione non manifestamente illogica a tali censure e, segnatamente, ha ancorato il diniego della scriminante alla intensità del dolo e alla assenza di valide ragioni che avevano indotto l'imputato a trasgredire alla prescrizione di non fare rientro nel territorio dello Stato, inferendone - con motivazione scevra da fratture razionali - un'insofferenza dell'imputato ai rispetto delle prescrizioni dell'Autorità e, dunque, affermando la natura tutt'alto che tenue dell'offesa; ritenuta che con tali argomenti il ricorso non si confronta, limitandosi a lamentare, eccentricamente, che la Corte di appello avrebbe - in modo contraddittorio - fondato il diniego sui precedenti penali, salvo poi ad escludere la recidiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 5276/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen.; rilevato che il motivo è manifestamente infondato e, comunque, non consentito, posto che il Giudice di secondo grado ha risposto (p. 3 della sentenza impugnata) con motivazione non manifestamente illogica a tali censure e, segnatamente, ha ancorato il diniego della scriminante alla intensità del dolo e alla assenza di valide ragioni che avevano indotto l'imputato a trasgredire alla prescrizione di non fare rientro nel territorio dello Stato, inferendone - con motivazione scevra da fratture razionali - un'insofferenza dell'imputato ai rispetto delle prescrizioni dell'Autorità e, dunque, affermando la natura tutt'alto che tenue dell'offesa; ritenuta che con tali argomenti il ricorso non si confronta, limitandosi a lamentare, eccentricamente, che la Corte di appello avrebbe - in modo contraddittorio - fondato il diniego sui precedenti penali, salvo poi ad escludere la recidiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

Parole chiave

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allontanamento ritorno legittimo recidiva nell'infrazione inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan autorizzazione d'entrata impedimenti all'allontanamento

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Considerato che Ayoub Errahali ricorre avverso la sentenza in preambolo e deduce un unico motivo con il quale lamenta la mancata adeguata risposta alle censure poste con l'atto di appello in punto di mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERRAHALI AYOUB nato il 17/02/1997 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Ayoub Errahali ricorre avverso la sentenza in preambolo e deduce un unico motivo con il quale lamenta la mancata adeguata risposta alle censure poste con l'atto di appello in punto di mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 131-bis cod. pen.; rilevato che il motivo è manifestamente infondato e, comunque, non consentito, posto che il Giudice di secondo grado ha risposto (p. 3 della sentenza impugnata) con motivazione non manifestamente illogica a tali censure e, segnatamente, ha ancorato il diniego della scriminante alla intensità del dolo e alla assenza di valide ragioni che avevano indotto l'imputato a trasgredire alla prescrizione di non fare rientro nel territorio dello Stato, inferendone - con motivazione scevra da fratture razionali - un'insofferenza dell'imputato ai rispetto delle prescrizioni dell'Autorità e, dunque, affermando la natura tutt'alto che tenue dell'offesa; ritenuta che con tali argomenti il ricorso non si confronta, limitandosi a lamentare, eccentricamente, che la Corte di appello avrebbe - in modo contraddittorio - fondato il diniego sui precedenti penali, salvo poi ad escludere la recidiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il