Cassation appeal dismissed for failure to file within 90 days after lower court judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed outside the statutory deadline. The lower court issued its judgment on January 19, 2022, and the law required the appeal to be lodged within 90 days, expiring on June 3, 2022. Consequently, the appeal submitted in March 2023 was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c) and Art. 585, comma 1, lett. c) of the Code of Criminal Procedure; The appeal must be filed within ninety days from the date of the judgment, and failure to comply renders it inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVITABILE SALVATORE nato a PAGANI il 08/02/1962 avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAl dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Salvatore Avitabile ricorre personalmente per cassazione avverso il provvedimento in preambolo; ritenuto che si tratta di impugnazione proposta senza l'osservanza del termine stabilito dagli artt. 591, comma 1 let.
c) e 585 cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che la sentenza della Corte territoriale oggetto di ricorso è stata emessa il 19 gennaio 2022 ed il giudice aveva indicato il termine di novanta giorni per la redazione della motivazione, sicché ('impugnazione avrebbe dovuto - ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 585, comma 1 Jet.
c) e 544, comma 3, cod. proc. pen. - essere proposto entro il 3 giugno 2022, laddove il ricorso per cassazione è stato trasmesso via pec in data 31 marzo 2023; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il PreSid