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Ordinanza — n. 5273/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5273/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5273/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCADUTO PAOLO nato a PALERMO il 18/08/1981 avverso l'ordinanza del 13/09/2023 del TRIBUNALE di BIELLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; Considerato che Paolo Scaduto ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Biella, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha parzialmente rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen,, in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, nell'unico motivo deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso l'uniforme giurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificativi dell'unicità di disegno criminoso, certamente sussistente attesa l'omogeneità delle condotte (tutti reati contro il patrimonio) e la loro sostanziale contiguità; ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5273/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 671 cod. proc. pen,, in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, nell'unico motivo deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso l'uniforme giurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificativi dell'unicità di disegno criminoso, certamente sussistente attesa l'omogeneità delle condotte (tutti reati contro il patrimonio) e la loro sostanziale contiguità; ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.

Parole chiave

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criminalità persistente ritardo ingiustificato dell'azione penale attività criminosa reato a distanza riduzione della pena procedimento penale pendente
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCADUTO PAOLO nato a PALERMO il 18/08/1981 avverso l'ordinanza del 13/09/2023 del TRIBUNALE di BIELLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Paolo Scaduto ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Biella, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha parzialmente rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen,, in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, nell'unico motivo deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso l'uniforme giurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificativi dell'unicità di disegno criminoso, certamente sussistente attesa l'omogeneità delle condotte (tutti reati contro il patrimonio) e la loro sostanziale contiguità; ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094); ricordato ancora che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740); ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo degli anzidetti principi, dando articolato conto della loro applicazione, ha invero evidenziato, in maniera esente da illogicità e incongruenze, gli elementi decisivi per escludere l'unicità di disegno criminoso e, segnatamente, l'apprezzabilità della cesura temporale tra i reati per i quali ha negato la sussistenza del vincolo (commessi a distanza temporale variabile da mesi ad anni) e l'assenza di ulteriori elementi suscettibili di positiva valutazione, ciò a dimostrazione dell'esistenza di un programma delinquenziale a carattere indeterminato, nonché temporalmente indefinito, ritenuto incompatibile con un'unica, antecedente, risoluzione criminosa; ritenuto che tale motivazione si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenza della Corte secondo cui «caso di reati commessi a distanza temporale l'uno dell'altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione» (Cass.

Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, Gargiulo Rv. 242537); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2023 Il C