Ordinanza — n. 5269/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALAFIORE GIUSEPPE nato a SIRACUSA il 14/08/1979 avverso l'ordinanza del 05/09/2023 del GIP TRIBUNALE di ROMA/dato avviso alle par—til udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; kr. Considerato che Giuseppe Calafiore ricorre personalmente per cassazione avverso il provvedimento in preambolo; rilevato, in via preliminare, che va respinta la richiesta di rinvio svolta dalla difesa con comunicazione a mezzo pec pervenuta presso la cancelleria di questa Corte in data 18 dicembre 2023, giustificata dal mancato ricevimento della comunicazione della trattazione del ricorso, posto che - trattandosi di procedimento de plano - nessuna comunicazione era dovuta alle parti; rilevato che oggetto del ricorso è il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto la trasmissione al Pubblico ministero e all'Uepe di altro provvedimento con il quale era stata revocata la sostituzione della pena, essendo la stessa stata rideterminata in misura superiore a quella indicata nell'originario provvedimento, ciò a ragione dell'intervenuto riconoscimento del vincolo della continuazione con altri reati separatamente giudicati; rilevato che tale il provvedimento censurato ha natura interlocutoria ed è privo di contenuto decisorio e, conseguentemente, dell'attitudine e, come tale, non è suscettibili di autonoma e diretta impugnazione con il ricorso per cassazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 5269/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che Giuseppe Calafiore ricorre personalmente per cassazione avverso il provvedimento in preambolo; rilevato, in via preliminare, che va respinta la richiesta di rinvio svolta dalla difesa con comunicazione a mezzo pec pervenuta presso la cancelleria di questa Corte in data 18 dicembre 2023, giustificata dal mancato ricevimento della comunicazione della trattazione del ricorso, posto che - trattandosi di procedimento de plano - nessuna comunicazione era dovuta alle parti; rilevato che oggetto del ricorso è il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto la trasmissione al Pubblico ministero e all'Uepe di altro provvedimento con il quale era stata revocata la sostituzione della pena, essendo la stessa stata rideterminata in misura superiore a quella indicata nell'originario provvedimento, ciò a ragione dell'intervenuto riconoscimento del vincolo della continuazione con altri reati separatamente giudicati; rilevato che tale il provvedimento censurato ha natura interlocutoria ed è privo di contenuto decisorio e, conseguentemente, dell'attitudine e, come tale, non è suscettibili di autonoma e diretta impugnazione con il ricorso per cassazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALAFIORE GIUSEPPE nato a SIRACUSA il 14/08/1979 avverso l'ordinanza del 05/09/2023 del GIP TRIBUNALE di ROMA/dato avviso alle par—til udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; kr.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Giuseppe Calafiore ricorre personalmente per cassazione avverso il provvedimento in preambolo; rilevato, in via preliminare, che va respinta la richiesta di rinvio svolta dalla difesa con comunicazione a mezzo pec pervenuta presso la cancelleria di questa Corte in data 18 dicembre 2023, giustificata dal mancato ricevimento della comunicazione della trattazione del ricorso, posto che - trattandosi di procedimento de plano - nessuna comunicazione era dovuta alle parti; rilevato che oggetto del ricorso è il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto la trasmissione al Pubblico ministero e all'Uepe di altro provvedimento con il quale era stata revocata la sostituzione della pena, essendo la stessa stata rideterminata in misura superiore a quella indicata nell'originario provvedimento, ciò a ragione dell'intervenuto riconoscimento del vincolo della continuazione con altri reati separatamente giudicati; rilevato che tale il provvedimento censurato ha natura interlocutoria ed è privo di contenuto decisorio e, conseguentemente, dell'attitudine e, come tale, non è suscettibili di autonoma e diretta impugnazione con il ricorso per cassazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2023 IFConsigliere estensore Il