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Ordinanza — n. 5267/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5267/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5267/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBETTA CLAUDIA nato a EBOLI il 16/06/1981 avverso l'ordinanza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; Considerato che ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa alla sostituzione della pena detentiva breve con una sanzione sostitutiva ai sensi del d. Igs. n. 150 del 2022; rilevato che - secondo il combinato disposto di cui al disposto di cui agli artt. 545-bis e 95 cod. proc. pen, quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni, può sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 L. n. 689/1981; rilevato altresì che - verificate le "precondizioni" costituite dal limite edittale e dall'assenza dei requisiti preclusivi in assoluto (ossia una condanna per reato di cui all'art. 4-bis) - il giudice decide, nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive, con discrezionalità disciplinata dal nuovo art. 58 legge n. 689/1981, in base al quale, tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., può disporre pene sostitutive «quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati» e che, non può pervenirsi a sostituzione «quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato»; rilevato che - a fronte della sintetica, ma adeguata motivazione del Giudice dell'esecuzione, saldamente ancorata ai criteri del 133 cod. pen., siccome richiamante la pletora di precedenti penali anche per reati della stessa indole di quello la cui pena si chiede di sostituire, dunque incidenti sulla capacità a delinquere - il ricorso si pone in un'ottica di mera confutazione della motivazione de qua, senza tuttavia fornire elementi eventualmente negletti dal Giudice dell'esecuzione suscettibili di condurre ad un diverso esito della istanza; ritenuto, dunque, che il ricorso, del tutto a-specifico, deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

Regesto Legislator

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art. 58 legge n. 689/1981, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 5267/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Igs. n. 150 del 2022; rilevato che - secondo il combinato disposto di cui al disposto di cui agli artt. 545-bis e 95 cod. proc. pen, quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni, può sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 L. n. 689/1981; rilevato altresì che - verificate le "precondizioni" costituite dal limite edittale e dall'assenza dei requisiti preclusivi in assoluto (ossia una condanna per reato di cui all'art. 4-bis) - il giudice decide, nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive, con discrezionalità disciplinata dal nuovo art. 58 legge n. 689/1981, in base al quale, tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., può disporre pene sostitutive «quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati» e che, non può pervenirsi a sostituzione «quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato»; rilevato che - a fronte della sintetica, ma adeguata motivazione del Giudice dell'esecuzione, saldamente ancorata ai criteri del 133 cod. pen., siccome richiamante la pletora di precedenti penali anche per reati della stessa indole di quello la cui pena si chiede di sostituire, dunque incidenti sulla capacità a delinquere - il ricorso si pone in un'ottica di mera confutazione della motivazione de qua, senza tuttavia fornire elementi eventualmente negletti dal Giudice dell'esecuzione suscettibili di condurre ad un diverso esito della istanza; ritenuto, dunque, che il ricorso, del tutto a-specifico, deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

Parole chiave

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esecuzione della pena detentiva sostitutiva remissione della pena adeguamento della pena misura sostitutiva della detenzione revoca della sospensione condizionale capacità di subire la carcerazione

Disposizioni normative citate

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art. 58 legge n. 689/1981
4-bis) - il giudice decide, nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive, con discrezionalità disciplinata dal nuovo art. 58 legge n. 689/1981, in base al quale, tenuto conto dei criteri indicati nell'art.
art. 133 cod. pen
689/1981, in base al quale, tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBETTA CLAUDIA nato a EBOLI il 16/06/1981 avverso l'ordinanza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa alla sostituzione della pena detentiva breve con una sanzione sostitutiva ai sensi del d. Igs. n. 150 del 2022; rilevato che - secondo il combinato disposto di cui al disposto di cui agli artt. 545-bis e 95 cod. proc. pen, quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni, può sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 L. n. 689/1981; rilevato altresì che - verificate le "precondizioni" costituite dal limite edittale e dall'assenza dei requisiti preclusivi in assoluto (ossia una condanna per reato di cui all'art. 4-bis) - il giudice decide, nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive, con discrezionalità disciplinata dal nuovo art. 58 legge n. 689/1981, in base al quale, tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., può disporre pene sostitutive «quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati» e che, non può pervenirsi a sostituzione «quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato»; rilevato che - a fronte della sintetica, ma adeguata motivazione del Giudice dell'esecuzione, saldamente ancorata ai criteri del 133 cod. pen., siccome richiamante la pletora di precedenti penali anche per reati della stessa indole di quello la cui pena si chiede di sostituire, dunque incidenti sulla capacità a delinquere - il ricorso si pone in un'ottica di mera confutazione della motivazione de qua, senza tuttavia fornire elementi eventualmente negletti dal Giudice dell'esecuzione suscettibili di condurre ad un diverso esito della istanza; ritenuto, dunque, che il ricorso, del tutto a-specifico, deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2023 Il Consigliere estensore