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Ordinanza — n. 5262/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5262/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5262/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISCOPO ARCANGELO nato a BARI il 26/03/1965 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; Considerato che Arcangelo Piscopo ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo e deduce la violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione, in punto di eccessività della pena, nonostante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, delle quali lamenta il mancato bilanciamento più favorevole; ritenuto che il motivo con il quale il ricorrente ha invocato un più favorevole giudizio di valenza delle già riconosciute attenuanti generiche è a-specifico oltre che reiterativo, posto che la Corte territoriale ha motivato congruamente (attraverso il riferimento alle gravità del reato e alla particolare intensità del dolo), le ragioni della congruità della pena così come determinata, peraltro in riduzione rispetto a quella del Giudice di primo grado; ritenuto che tale motivazione è rispettosa del principio di diritto secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5262/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 133 e 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione, in punto di eccessività della pena, nonostante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, delle quali lamenta il mancato bilanciamento più favorevole; ritenuto che il motivo con il quale il ricorrente ha invocato un più favorevole giudizio di valenza delle già riconosciute attenuanti generiche è a-specifico oltre che reiterativo, posto che la Corte territoriale ha motivato congruamente (attraverso il riferimento alle gravità del reato e alla particolare intensità del dolo), le ragioni della congruità della pena così come determinata, peraltro in riduzione rispetto a quella del Giudice di primo grado; ritenuto che tale motivazione è rispettosa del principio di diritto secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

Parole chiave

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attenuazione della pena difesa contro le pratiche di dumping o di sovvenzione motivi di cassazione supplemento per l'integrazione obbligo di ridurre il danno allegazioni insufficientemente motivate
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISCOPO ARCANGELO nato a BARI il 26/03/1965 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Arcangelo Piscopo ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo e deduce la violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione, in punto di eccessività della pena, nonostante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, delle quali lamenta il mancato bilanciamento più favorevole; ritenuto che il motivo con il quale il ricorrente ha invocato un più favorevole giudizio di valenza delle già riconosciute attenuanti generiche è a-specifico oltre che reiterativo, posto che la Corte territoriale ha motivato congruamente (attraverso il riferimento alle gravità del reato e alla particolare intensità del dolo), le ragioni della congruità della pena così come determinata, peraltro in riduzione rispetto a quella del Giudice di primo grado; ritenuto che tale motivazione è rispettosa del principio di diritto secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/2/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 8/6/2017, Pennelli, Rv. 270450); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2023 Il Consigliere estensore