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Ordinanza — n. 5261/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5261/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5261/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSA STEFANO nato a BAGNO A RIPOLI il 28/06/1990 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; Considerato che Stefano Massa ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 75, comma 1, dAgs. n. 159 del 2011 e affida le sue censure ad un unico motivo con il quale lamenta il diniego della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., invece da riconoscersi per «l'episodicità e le circostanze della condotta che militavano per la scarsa offensività del fatto e una tenue intensità del dolo»; Rilevato che il ricorso è inammissibile perché a-specifico e reiterativo di analoga censura che ha costituto unico motivo di appello con riferimento al quale la Corte territoriale ha ancorato - con motivazione non manifestamente illogica - il diniego alla luce di plurimi elementi (il significativo scostamento di orario, la totale assenza di motivazioni per una violazione protrattasi per diverse ore), inferendone con motivazione scevra da fratture razionali un'insofferenza dell'imputato al rispetto delle prescrizioni dell'Autorità e, dunque, affermando la natura tutt'alto che tenue dell'offesa; ritenuto che tale motivazione non è in nessun modo avversata con il ricorso, nel quale si torna ad invocare il riconoscimento della causa di esclusione di punibilità, senza alcun dialogo con le ragioni del diniego testé sintetizzate; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - dì una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 5261/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 75, comma 1, dAgs. n. 159 del 2011 e affida le sue censure ad un unico motivo con il quale lamenta il diniego della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., invece da riconoscersi per «l'episodicità e le circostanze della condotta che militavano per la scarsa offensività del fatto e una tenue intensità del dolo»; Rilevato che il ricorso è inammissibile perché a-specifico e reiterativo di analoga censura che ha costituto unico motivo di appello con riferimento al quale la Corte territoriale ha ancorato - con motivazione non manifestamente illogica - il diniego alla luce di plurimi elementi (il significativo scostamento di orario, la totale assenza di motivazioni per una violazione protrattasi per diverse ore), inferendone con motivazione scevra da fratture razionali un'insofferenza dell'imputato al rispetto delle prescrizioni dell'Autorità e, dunque, affermando la natura tutt'alto che tenue dell'offesa; ritenuto che tale motivazione non è in nessun modo avversata con il ricorso, nel quale si torna ad invocare il riconoscimento della causa di esclusione di punibilità, senza alcun dialogo con le ragioni del diniego testé sintetizzate; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - dì una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

Parole chiave

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termine calcolato a ore restituzione del termine scaduto durata dell'infrazione violazione del principio di celerità durata eccessiva del procedimento prescrizione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
159 del 2011 e affida le sue censure ad un unico motivo con il quale lamenta il diniego della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSA STEFANO nato a BAGNO A RIPOLI il 28/06/1990 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Stefano Massa ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 75, comma 1, dAgs. n. 159 del 2011 e affida le sue censure ad un unico motivo con il quale lamenta il diniego della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., invece da riconoscersi per «l'episodicità e le circostanze della condotta che militavano per la scarsa offensività del fatto e una tenue intensità del dolo»; Rilevato che il ricorso è inammissibile perché a-specifico e reiterativo di analoga censura che ha costituto unico motivo di appello con riferimento al quale la Corte territoriale ha ancorato - con motivazione non manifestamente illogica - il diniego alla luce di plurimi elementi (il significativo scostamento di orario, la totale assenza di motivazioni per una violazione protrattasi per diverse ore), inferendone con motivazione scevra da fratture razionali un'insofferenza dell'imputato al rispetto delle prescrizioni dell'Autorità e, dunque, affermando la natura tutt'alto che tenue dell'offesa; ritenuto che tale motivazione non è in nessun modo avversata con il ricorso, nel quale si torna ad invocare il riconoscimento della causa di esclusione di punibilità, senza alcun dialogo con le ragioni del diniego testé sintetizzate; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - dì una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2023 Il Consigliere estenso