Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific factual arguments against lower court findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Ghigo Prina against the Brescia Court of Appeal inadmissible. Prina argued that the lower court failed to properly evaluate elements for a concurrent crime, but the court found the appeal entirely vague and lacking specific factual or legal criticisms. Consequently, the appeal was rejected, and Prina was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 378 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation must contain specific factual and legal arguments; a generic request for a new review of evidence renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRINA GHIGO nato a TRESCORE BALNEARIO il 31/05/1973 avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Ghigo Prina ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Brescia Tribunale di Forlì ha confermato la sua condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.; rilevato che il ricorso, vertente sul mancato vaglio di tutti gli elementi necessari per la configurabilità del reato de quo quale concorrente, al più inquadrabile nel diverso reato di cui all'art. 378 cod. pen., si appalesa interamente versato in fatto e completamente a-specifico poiché, a fronte dell'articolata motivazione del Giudice di merito, non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; ritenuto che le censure contenute nel ricorso sono tutte volte a sollecitare questa Corte a una non consentita rilettura delle risultanze di prova; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2023 Il Consi