Ordinanza — n. 5255/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DATO ISABELLA BARBARA nato a PATERNO' il 19/07/1976 avverso l'ordinanza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; Considerato che Isabella Barbara Dato ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza di sospensione dell'ordine di esecuzione emesso nei suoi riguardi dalla Procura Generale presso l'indicata Corte d'appello; rilevato che il primo motivo - con il quale lamenta che l'ordine di esecuzione della pena avrebbe dovuto essere emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, essendo giudice dell'esecuzione competente il Giudice per le indagini preliminari, posto che il giudizio di appello era stato definito con un concordato ai sensi dell'art. 599-bis. cod. proc. pen. - è manifestamente infondato, poiché «In tema di esecuzione, nel caso di patteggíamento della pena in appello che abbia condotto ad una riforma della sentenza di primo grado esclusivamente quoad poenam, la competenza in executivis spetta al giudice di primo grado, mentre spetta al giudice d'appello quando, per effetto dell'accordo delle parti, siano state riconosciute circostanze attenuanti o escluse circostanze aggravanti ovvero sia stato modificato il giudizio di comparazione o sia stata applicata la continuazione tra più reati» (Sez. 1, n. 18874 del 15(06/2020, Napulsi Abdel Salem, Rv. 279189) e che, nel caso che ci occupa, la pena concordata (come ammesso dallo stesso ricorrente a p. 2 del ricorso) ha avuto ad oggetto la concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti; ritenuto che il secondo motivo - con il quale si deduce l'erroneità dell'omessa sospensione dell'ordine di esecuzione per il venir meno della condizione ostativa di cui all'art. 4-bis legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.) in virtù del riconosciuto bilanciamento tra circostanze - si pone in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, peraltro opportunamente citata nel provvedimento impugnato, per il quale «La condanna per delitto aggravato costituente reato ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, a norma dell'art. 4-bis ord. pen., impedisce la concessione di tale beneficio anche quando la sentenza di condanna abbia ritenuto l'equivalenza o la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate, atteso che il giudizio dì comparazione rileva solo quoad poenam e non incide sugli elementi circostanziali tipizzanti la condotta» (Sez. 1, n. 20796 del 12/04/2019, Bozzaotre, Rv. 276312); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 5255/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis. cod. proc. pen. - è manifestamente infondato, poiché «In tema di esecuzione, nel caso di patteggíamento della pena in appello che abbia condotto ad una riforma della sentenza di primo grado esclusivamente quoad poenam, la competenza in executivis spetta al giudice di primo grado, mentre spetta al giudice d'appello quando, per effetto dell'accordo delle parti, siano state riconosciute circostanze attenuanti o escluse circostanze aggravanti ovvero sia stato modificato il giudizio di comparazione o sia stata applicata la continuazione tra più reati» (Sez. 1, n. 18874 del 15(06/2020, Napulsi Abdel Salem, Rv. 279189) e che, nel caso che ci occupa, la pena concordata (come ammesso dallo stesso ricorrente a p. 2 del ricorso) ha avuto ad oggetto la concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti; ritenuto che il secondo motivo - con il quale si deduce l'erroneità dell'omessa sospensione dell'ordine di esecuzione per il venir meno della condizione ostativa di cui all'art. 4-bis legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.) in virtù del riconosciuto bilanciamento tra circostanze - si pone in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, peraltro opportunamente citata nel provvedimento impugnato, per il quale «La condanna per delitto aggravato costituente reato ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, a norma dell'art. 4-bis ord. pen., impedisce la concessione di tale beneficio anche quando la sentenza di condanna abbia ritenuto l'equivalenza o la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate, atteso che il giudizio dì comparazione rileva solo quoad poenam e non incide sugli elementi circostanziali tipizzanti la condotta» (Sez. 1, n. 20796 del 12/04/2019, Bozzaotre, Rv. 276312); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DATO ISABELLA BARBARA nato a PATERNO' il 19/07/1976 avverso l'ordinanza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Isabella Barbara Dato ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza di sospensione dell'ordine di esecuzione emesso nei suoi riguardi dalla Procura Generale presso l'indicata Corte d'appello; rilevato che il primo motivo - con il quale lamenta che l'ordine di esecuzione della pena avrebbe dovuto essere emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, essendo giudice dell'esecuzione competente il Giudice per le indagini preliminari, posto che il giudizio di appello era stato definito con un concordato ai sensi dell'art. 599-bis. cod. proc. pen. - è manifestamente infondato, poiché «In tema di esecuzione, nel caso di patteggíamento della pena in appello che abbia condotto ad una riforma della sentenza di primo grado esclusivamente quoad poenam, la competenza in executivis spetta al giudice di primo grado, mentre spetta al giudice d'appello quando, per effetto dell'accordo delle parti, siano state riconosciute circostanze attenuanti o escluse circostanze aggravanti ovvero sia stato modificato il giudizio di comparazione o sia stata applicata la continuazione tra più reati» (Sez. 1, n. 18874 del 15(06/2020, Napulsi Abdel Salem, Rv. 279189) e che, nel caso che ci occupa, la pena concordata (come ammesso dallo stesso ricorrente a p. 2 del ricorso) ha avuto ad oggetto la concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti; ritenuto che il secondo motivo - con il quale si deduce l'erroneità dell'omessa sospensione dell'ordine di esecuzione per il venir meno della condizione ostativa di cui all'art. 4-bis legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.) in virtù del riconosciuto bilanciamento tra circostanze - si pone in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, peraltro opportunamente citata nel provvedimento impugnato, per il quale «La condanna per delitto aggravato costituente reato ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, a norma dell'art. 4-bis ord. pen., impedisce la concessione di tale beneficio anche quando la sentenza di condanna abbia ritenuto l'equivalenza o la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate, atteso che il giudizio dì comparazione rileva solo quoad poenam e non incide sugli elementi circostanziali tipizzanti la condotta» (Sez. 1, n. 20796 del 12/04/2019, Bozzaotre, Rv. 276312); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dic