Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5247/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5247/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5247/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POUPIN GREGOIRE YVES ROBERT nato il 14/05/1986 avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; Considerato che Gregoire Yves Robert Poupin ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo e deduce, con un unico motivo, che il giudizio di pericolosità sociale espresso nell'atto amministrativo risulterebbe espresso in spregio dei presupposti di cui all'art. 20, comma 3, d.lgs. n. 30 del 2007 e che, comunque, il provvedimento sarebbe carente di motivazione, sicché lo stesso avrebbe dovuto essere disapplicato dal Giudice di merito; rilevato che il ricorso è a-specifico e reiterativo di analoghe censure formulate con l'atto di appello ed adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale che - con motivazione non manifestamente illogica - ha valorizzato, in punto di pericolosità sociale, l'ampio richiamo svolto nel provvedimento ai precedenti penali e/o di polizia e, più in generale, a tutti gli elementi posti a fondamento del relativo giudizio e della conseguente necessità dell'allontanamento dell'imputato per ragioni di pubblica sicurezza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5247/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 20, comma 3, d.lgs. n. 30 del 2007 e che, comunque, il provvedimento sarebbe carente di motivazione, sicché lo stesso avrebbe dovuto essere disapplicato dal Giudice di merito; rilevato che il ricorso è a-specifico e reiterativo di analoghe censure formulate con l'atto di appello ed adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale che - con motivazione non manifestamente illogica - ha valorizzato, in punto di pericolosità sociale, l'ampio richiamo svolto nel provvedimento ai precedenti penali e/o di polizia e, più in generale, a tutti gli elementi posti a fondamento del relativo giudizio e della conseguente necessità dell'allontanamento dell'imputato per ragioni di pubblica sicurezza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

Parole chiave

Generato dall'IA
allontanamento malgrado rischio di persecuzione pericolo di reiterazione pericolo per l'incolumità pubblica espulsione di familiari minaccia non comprovata abbandono di persone
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POUPIN GREGOIRE YVES ROBERT nato il 14/05/1986 avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Gregoire Yves Robert Poupin ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo e deduce, con un unico motivo, che il giudizio di pericolosità sociale espresso nell'atto amministrativo risulterebbe espresso in spregio dei presupposti di cui all'art. 20, comma 3, d.lgs. n. 30 del 2007 e che, comunque, il provvedimento sarebbe carente di motivazione, sicché lo stesso avrebbe dovuto essere disapplicato dal Giudice di merito; rilevato che il ricorso è a-specifico e reiterativo di analoghe censure formulate con l'atto di appello ed adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale che - con motivazione non manifestamente illogica - ha valorizzato, in punto di pericolosità sociale, l'ampio richiamo svolto nel provvedimento ai precedenti penali e/o di polizia e, più in generale, a tutti gli elementi posti a fondamento del relativo giudizio e della conseguente necessità dell'allontanamento dell'imputato per ragioni di pubblica sicurezza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2023 Il Cons