Ordinanza — n. 5247/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POUPIN GREGOIRE YVES ROBERT nato il 14/05/1986 avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; Considerato che Gregoire Yves Robert Poupin ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo e deduce, con un unico motivo, che il giudizio di pericolosità sociale espresso nell'atto amministrativo risulterebbe espresso in spregio dei presupposti di cui all'art. 20, comma 3, d.lgs. n. 30 del 2007 e che, comunque, il provvedimento sarebbe carente di motivazione, sicché lo stesso avrebbe dovuto essere disapplicato dal Giudice di merito; rilevato che il ricorso è a-specifico e reiterativo di analoghe censure formulate con l'atto di appello ed adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale che - con motivazione non manifestamente illogica - ha valorizzato, in punto di pericolosità sociale, l'ampio richiamo svolto nel provvedimento ai precedenti penali e/o di polizia e, più in generale, a tutti gli elementi posti a fondamento del relativo giudizio e della conseguente necessità dell'allontanamento dell'imputato per ragioni di pubblica sicurezza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 5247/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 20, comma 3, d.lgs. n. 30 del 2007 e che, comunque, il provvedimento sarebbe carente di motivazione, sicché lo stesso avrebbe dovuto essere disapplicato dal Giudice di merito; rilevato che il ricorso è a-specifico e reiterativo di analoghe censure formulate con l'atto di appello ed adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale che - con motivazione non manifestamente illogica - ha valorizzato, in punto di pericolosità sociale, l'ampio richiamo svolto nel provvedimento ai precedenti penali e/o di polizia e, più in generale, a tutti gli elementi posti a fondamento del relativo giudizio e della conseguente necessità dell'allontanamento dell'imputato per ragioni di pubblica sicurezza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POUPIN GREGOIRE YVES ROBERT nato il 14/05/1986 avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Gregoire Yves Robert Poupin ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo e deduce, con un unico motivo, che il giudizio di pericolosità sociale espresso nell'atto amministrativo risulterebbe espresso in spregio dei presupposti di cui all'art. 20, comma 3, d.lgs. n. 30 del 2007 e che, comunque, il provvedimento sarebbe carente di motivazione, sicché lo stesso avrebbe dovuto essere disapplicato dal Giudice di merito; rilevato che il ricorso è a-specifico e reiterativo di analoghe censure formulate con l'atto di appello ed adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale che - con motivazione non manifestamente illogica - ha valorizzato, in punto di pericolosità sociale, l'ampio richiamo svolto nel provvedimento ai precedenti penali e/o di polizia e, più in generale, a tutti gli elementi posti a fondamento del relativo giudizio e della conseguente necessità dell'allontanamento dell'imputato per ragioni di pubblica sicurezza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2023 Il Cons