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Ordinanza — n. 5245/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5245/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5245/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DROGO FRANCESCO nato a DELIA il 10/12/1953 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; Considerato che Francesco Drogo ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Brescia ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 22, comma 12, d. Igs. 286 del 1998 e, con un unico motivo di ricorso, deduce l'assenza di prova della volontarietà della condotta; ricordato che la disposizione richiamata contempla un delitto e richiede il dolo (come è noto, fino al 2008 il reato aveva, invece, la natura di contravvenzione) e che richiede, quindi, la coscienza e volontà di instaurare un rapporto di lavoro subordinato con un soggetto che si conosce essere privo del permesso di soggiorno; ritenuto che il ricorso non si confronta con la motivazione (p.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5245/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 22, comma 12, d. Igs. 286 del 1998 e, con un unico motivo di ricorso, deduce l'assenza di prova della volontarietà della condotta; ricordato che la disposizione richiamata contempla un delitto e richiede il dolo (come è noto, fino al 2008 il reato aveva, invece, la natura di contravvenzione) e che richiede, quindi, la coscienza e volontà di instaurare un rapporto di lavoro subordinato con un soggetto che si conosce essere privo del permesso di soggiorno; ritenuto che il ricorso non si confronta con la motivazione (p.

Parole chiave

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lavoro nero orario di lavoro irregolare lavoro occasionale accertamento della capacità lavorativa rapporto di lavoro attività lucrativa regolare
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DROGO FRANCESCO nato a DELIA il 10/12/1953 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Francesco Drogo ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Brescia ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 22, comma 12, d. Igs. 286 del 1998 e, con un unico motivo di ricorso, deduce l'assenza di prova della volontarietà della condotta; ricordato che la disposizione richiamata contempla un delitto e richiede il dolo (come è noto, fino al 2008 il reato aveva, invece, la natura di contravvenzione) e che richiede, quindi, la coscienza e volontà di instaurare un rapporto di lavoro subordinato con un soggetto che si conosce essere privo del permesso di soggiorno; ritenuto che il ricorso non si confronta con la motivazione (p.

3) della Corte territoriale che - a fronte del pedissequo motivo di appello - ha rilevato come fosse indicativa di tale consapevolezza nel datore di lavoro la circostanza della stretta amicizia che legava il ricorrente al lavoratore, sin dall'epoca della comune detenzione presso lo stesso istituto di pena e che è, pertanto, inverosimile quest'ultimo avesse taciuto all'amico la propria condizione di irregolarità, così ponendolo a rischio di problemi giudiziari; considerato che tale motivazione, non manifestamente illogica, non è in alcun modo avversata dal ricorrente che si limita a dolersi dell'assenza di una motivazione sull'elemento psicologico del reato: Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2023 I