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Ordinanza — n. 5240/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5240/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5240/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORINO GASPARE nato a MARSALA il 06/07/1955 avverso l'ordinanza del 22/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; Considerato che Gaspare Fiorino ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza ha rigettato la sua istanza di affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena residua di un anno e otto mesi di reclusione per il reato di omissione di soccorso, ammettendolo alla misura della detenzione domiciliare; Rilevato che, con l'unico motivo, il ricorrente denuncia che il giudice specializzato avrebbe formulato un giudizio prognostico sfavorevole circa il pericolo di reiterazione di reati errato, siccome basato su motivazione assertiva (avendo omesso di verificare se il condannato offriva garanzie sulla astensione futura dal delinquere e di osservanza delle prescrizioni connesse all'applicazione dei benefici), oltre che contraddittoria (poiché ha ammesso l'istante alla misura della detenzione domiciliare); ribadito che - come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza - la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l'idoneità di quest'ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01) e che nel caso dell'affidamento in prova, il giudice, basandosi sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato medesimo, ma senza essere vincolato ai giudizi ivi espressi, deve apprezzare le riferite informazioni sulla sua personalità e sul suo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell'interessato (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016- 01); rilevato che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza, a ragione del provvedimento assunto, ha formulato una valutazione articolata, certamente congrua e - contrariamente a quanto lamenta ill ricorrente - non contraddittoria ed ha valorizzato, in relazione all'attuale stadio dell'iter trattamentale, insussistenti le condizioni per addivenire già al suo affidamento in prova, apparendo tale misura ancora prematura, alla luce della gravità dei reati, del pericolo di recidiva (alla luce anche dei segnalati contatti con il criminale organizzato) e di quanto risultanze dall'osservazione osservazione della equipe che ha segnalato come egli si sia dimostrato «non molto collaborativo rispetto all'analisi del proprio agito», sicché la decisione del Giudice specializzato s'inserisce nell'ottica di una necessaria gradualità del percorso finalizzato al reinserimento sociale del condannato;ritenuto che tale decisione è conforme al principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità della gradualità della concessione dei benefici penitenziari che, pur non costituendo una regola assoluta è codificata, risponde a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative di previsione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario (Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 267213;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5240/2024 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; Considerato che Gaspare Fiorino ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza ha rigettato la sua istanza di affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena residua di un anno e otto mesi di reclusione per il reato di omissione di soccorso, ammettendolo alla misura della detenzione domiciliare; Rilevato che, con l'unico motivo, il ricorrente denuncia che il giudice specializzato avrebbe formulato un giudizio prognostico sfavorevole circa il pericolo di reiterazione di reati errato, siccome basato su motivazione assertiva (avendo omesso di verificare se il condannato offriva garanzie sulla astensione futura dal delinquere e di osservanza delle prescrizioni connesse all'applicazione dei benefici), oltre che contraddittoria (poiché ha ammesso l'istante alla misura della detenzione domiciliare); ribadito che - come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza - la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l'idoneità di quest'ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01) e che nel caso dell'affidamento in prova, il giudice, basandosi sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato medesimo, ma senza essere vincolato ai giudizi ivi espressi, deve apprezzare le riferite informazioni sulla sua personalità e sul suo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell'interessato (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016- 01); rilevato che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza, a ragione del provvedimento assunto, ha formulato una valutazione articolata, certamente congrua e - contrariamente a quanto lamenta ill ricorrente - non contraddittoria ed ha valorizzato, in relazione all'attuale stadio dell'iter trattamentale, insussistenti le condizioni per addivenire già al suo affidamento in prova, apparendo tale misura ancora prematura, alla luce della gravità dei reati, del pericolo di recidiva (alla luce anche dei segnalati contatti con il criminale organizzato) e di quanto risultanze dall'osservazione osservazione della equipe che ha segnalato come egli si sia dimostrato «non molto collaborativo rispetto all'analisi del proprio agito», sicché la decisione del Giudice specializzato s'inserisce nell'ottica di una necessaria gradualità del percorso finalizzato al reinserimento sociale del condannato;ritenuto che tale decisione è conforme al principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità della gradualità della concessione dei benefici penitenziari che, pur non costituendo una regola assoluta è codificata, risponde a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative di previsione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario (Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 267213;

Parole chiave

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assistenza riabilitativa dipendenza dall'assistenza sociale aiuti a carattere sociale verosimiglianza dei motivi d'asilo capacità di subire la carcerazione attitudine all'integrazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORINO GASPARE nato a MARSALA il 06/07/1955 avverso l'ordinanza del 22/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Gaspare Fiorino ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza ha rigettato la sua istanza di affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena residua di un anno e otto mesi di reclusione per il reato di omissione di soccorso, ammettendolo alla misura della detenzione domiciliare; Rilevato che, con l'unico motivo, il ricorrente denuncia che il giudice specializzato avrebbe formulato un giudizio prognostico sfavorevole circa il pericolo di reiterazione di reati errato, siccome basato su motivazione assertiva (avendo omesso di verificare se il condannato offriva garanzie sulla astensione futura dal delinquere e di osservanza delle prescrizioni connesse all'applicazione dei benefici), oltre che contraddittoria (poiché ha ammesso l'istante alla misura della detenzione domiciliare); ribadito che - come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza - la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l'idoneità di quest'ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01) e che nel caso dell'affidamento in prova, il giudice, basandosi sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato medesimo, ma senza essere vincolato ai giudizi ivi espressi, deve apprezzare le riferite informazioni sulla sua personalità e sul suo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell'interessato (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016- 01); rilevato che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza, a ragione del provvedimento assunto, ha formulato una valutazione articolata, certamente congrua e - contrariamente a quanto lamenta ill ricorrente - non contraddittoria ed ha valorizzato, in relazione all'attuale stadio dell'iter trattamentale, insussistenti le condizioni per addivenire già al suo affidamento in prova, apparendo tale misura ancora prematura, alla luce della gravità dei reati, del pericolo di recidiva (alla luce anche dei segnalati contatti con il criminale organizzato) e di quanto risultanze dall'osservazione osservazione della equipe che ha segnalato come egli si sia dimostrato «non molto collaborativo rispetto all'analisi del proprio agito», sicché la decisione del Giudice specializzato s'inserisce nell'ottica di una necessaria gradualità del percorso finalizzato al reinserimento sociale del condannato;ritenuto che tale decisione è conforme al principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità della gradualità della concessione dei benefici penitenziari che, pur non costituendo una regola assoluta è codificata, risponde a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative di previsione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario (Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 267213;

Sez. 1 n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037; Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv. 224029); ritenuto che a tale motivazione il ricorrente non contrappone alcun argomento capace realmente d'infirmarne la tenuta, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso