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Ordinanza — n. 5234/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments failing to prove criminal continuity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5234/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments were too generic and failed to address the specific reasoning of the lower court. The appellant claimed the crimes constituted a single criminal design based on proximity and similar violations, but the court emphasized that temporal gaps and different execution modes require rigorous proof of a unified intent. Consequently, the court upheld the lower court's decision, noting that mere homogeneity of violations is insufficient without evidence of a specific criminal program.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; The recognition of criminal continuity requires a rigorous verification of a unified intent and a specific criminal program, meaning that mere homogeneity of violations and spatial-temporal proximity are insufficient indicators without concrete evidence of premeditation.

Parole chiave

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criminal continuity single criminal design unified intent criminal program inadmissible appeal judicial execution specific allegations criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Considerato che Ayoub Sakhi ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Latina, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 671 cod. proc. pen
Considerato che Ayoub Sakhi ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Latina, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, P.
Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAKHI AYOUB nato il 27/09/1993 avverso l'ordinanza del 10/07/2023 del TRIBUNALE di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Ayoub Sakhi ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Latina, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione; considerato altresì che con un unico, articolato motivo di ricorso deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso le indicazioni della giurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificativi dell'unicità di disegno criminoso, sicuramente ravvisabile nella specie, attesa la vicinanza del luogo di commissione e la omogeneità delle violazioni; ritenuto che il ricorso risulta manifestamente infondato, in quanto generico e non correlato con la motivazione posta a fondamento del provvedimento di diniego; ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01). Da quest'ultima non si può infatti prescindere, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nell'elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01); rilevato che, nel caso di specie, l'ordinanza impugnata ha fatto buon governo degli anzidetti principi e ha dato argomentato conto della loro applicazione al caso concreto, evidenziando, in maniera esente da illogicità ed incongruenze, che i reati - pur se della stessa indole - erano stati commessi a distanza di tempo (oltre un anno), eseguiti con modalità e in luoghi affatto differenti, con modalità rispecchianti causali occasionali e che, in assenza di specifiche allegazioni della difesa, gli stessi dovevano essere ascritti a una generica tendenza del ricorrente a porre in essere reati; ritenuto dunque che, a cospetto di tali logiche argomentazioni, con cui il ricorrente non si confronta in modo adeguatamente specifico, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso