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Ordinanza — n. 5223/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5223/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5223/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELLIA GIORGIO nato a MILANO il 24/04/1960 avverso l'ordinanza del 16/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; Considerato che Giorgio Mellia aveva proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Palermo; rilevato che l'imputato ha ritualmente rinunziato al ricorso con atto a sua firma, autenticata dal difensore di fiducia e procuratore speciale; ritenuto che alla rinunzia, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, let. d), cod. proc. pen., consegue l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento del procedimento, nonché di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro cinquecento;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5223/2024 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; Considerato che Giorgio Mellia aveva proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Palermo; rilevato che l'imputato ha ritualmente rinunziato al ricorso con atto a sua firma, autenticata dal difensore di fiducia e procuratore speciale; ritenuto che alla rinunzia, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, let. d), cod. proc. pen., consegue l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento del procedimento, nonché di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro cinquecento;

Parole chiave

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ricusazione del pubblico ministero difetto di legittimazione del ministero pubblico revoca dell'opposizione cancellazione dall'albo avvocati censure procedurali abbandono del procedimento

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
pen., consegue l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento del procedimento, nonché di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro cinquecento;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELLIA GIORGIO nato a MILANO il 24/04/1960 avverso l'ordinanza del 16/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Giorgio Mellia aveva proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Palermo; rilevato che l'imputato ha ritualmente rinunziato al ricorso con atto a sua firma, autenticata dal difensore di fiducia e procuratore speciale; ritenuto che alla rinunzia, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, let. d), cod. proc. pen., consegue l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento del procedimento, nonché di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro cinquecento;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pr