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Ordinanza — n. 5222/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5222/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5222/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOVACOVIC ROCHI nato a CHIOGGIA il 23/10/1987 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; Considerato che Rochi Lovacovic ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Venezia ha confermato la sua condanna limitatamente alla contravvenzione di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, avendo dichiarato improcedibile per mancanza di querela il delitto di furto medio tempore divenuto procedibile a querela di parte e deduce violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione in punto di diniego del beneficio in riferimento alla contravvenzione; ritenuta la doglianza a-specifica e reiterativa di analoga già adeguatamente vagliata e superata dalla Corte territoriale; rilevato, invero, che - a fronte della condanna in primo grado per un delitto ed una contravvenzione, ma del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche limitatamente al delitto - il ricorrente censura per la prima volta in questa sede il mancato riconoscimento del beneficio per il reato contravvenzionale, sicché è corretta la motivazione con la quale la Corte di appello evidenzia come il difensore abbia svolto mere generiche censure in punto di dosimetria della pena;

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 5222/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, avendo dichiarato improcedibile per mancanza di querela il delitto di furto medio tempore divenuto procedibile a querela di parte e deduce violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione in punto di diniego del beneficio in riferimento alla contravvenzione; ritenuta la doglianza a-specifica e reiterativa di analoga già adeguatamente vagliata e superata dalla Corte territoriale; rilevato, invero, che - a fronte della condanna in primo grado per un delitto ed una contravvenzione, ma del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche limitatamente al delitto - il ricorrente censura per la prima volta in questa sede il mancato riconoscimento del beneficio per il reato contravvenzionale, sicché è corretta la motivazione con la quale la Corte di appello evidenzia come il difensore abbia svolto mere generiche censure in punto di dosimetria della pena;

Parole chiave

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intervenuta prescrizione estensione della procedura estinzione della rendita d'invalidità abbandono del procedimento motivi di cassazione inosservanza del termine perentorio

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
159 del 2011, avendo dichiarato improcedibile per mancanza di querela il delitto di furto medio tempore divenuto procedibile a querela di parte e deduce violazione dell'art. 62-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOVACOVIC ROCHI nato a CHIOGGIA il 23/10/1987 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Rochi Lovacovic ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Venezia ha confermato la sua condanna limitatamente alla contravvenzione di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, avendo dichiarato improcedibile per mancanza di querela il delitto di furto medio tempore divenuto procedibile a querela di parte e deduce violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione in punto di diniego del beneficio in riferimento alla contravvenzione; ritenuta la doglianza a-specifica e reiterativa di analoga già adeguatamente vagliata e superata dalla Corte territoriale; rilevato, invero, che - a fronte della condanna in primo grado per un delitto ed una contravvenzione, ma del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche limitatamente al delitto - il ricorrente censura per la prima volta in questa sede il mancato riconoscimento del beneficio per il reato contravvenzionale, sicché è corretta la motivazione con la quale la Corte di appello evidenzia come il difensore abbia svolto mere generiche censure in punto di dosimetria della pena;

Rilevato che l'inammissibilità del ricorso impedisce ogni valutazione sull'estinzione del reato per prescrizione, avvenuta il 25 aprile 2023 e, dunque, dopo la pronuncia di appello; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle