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Ordinanza — n. 5221/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the appellant's formal waiver of the case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5221/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant formally waived the proceedings on July 19, 2023. Although the lower court had rejected requests for alternative measures, the appellant's signed waiver rendered the subsequent cassation request void. Consequently, the Court ruled the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 589, commi 2 e 3; Art. 591, comma 1, lett. d); Art. 616 cod. proc. pen.: A formal waiver of the proceedings by the appellant results in the inadmissibility of any subsequent cassation appeal and triggers liability for procedural expenses.

Parole chiave

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waiver of proceedings inadmissibility of appeal formal renunciation procedural costs Cassation appeal penalty fund fine ritual waiver rinuncia al diritto

Disposizioni normative citate

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Art. 589, commi 2 e 3, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
pen., consegue l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento del procedimento, nonché di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro cinquecento;
art. 616 cod. proc. pen
pen., consegue l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento del procedimento, nonché di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro cinquecento;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICCIARELLI MARCO nato a ROMA il 12/06/1971 avverso l'ordinanza del 16/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Marco Cicciarelli aveva proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato le istanze alle misure alternative dell'affidamento in prova e della detenzione domiciliare; rilevato che l'imputato ha ritualmente rinunziato al ricorso con atto, in data 19 luglio 2023, a sua firma, autenticata dal difensore di fiducia e procuratore speciale; ritenuto che alla rinunzia, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., consegue l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento del procedimento, nonché di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro cinquecento;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 2023 Il Consiglie